In linea con l’articolo 119, comma 5-bis, del Decreto Legge n.34 del 2020 l’Amministrazione Finanziaria conferma che l’eventuale errore formale che non incide sull’entità del beneficio e non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo commesso nella comunicazione di opzione trasmessa per la cessione del credito o sconto sul corrispettivo non determina alcun pregiudizio alla spettanza della detrazione.
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