Decreto fiscale: le novità in materia di sicurezza

In data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto-Legge contiene una serie di misure significative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

➡️ GLI ORGANI DI VIGILANZA: Ispettorato Nazionale del Lavoro e i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali.

👉Per la prevenzione incendi: il Comando provinciale dei vigili del fuoco 🧑‍🚒 territorialmente competenti.

➡️ PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA:

- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione 👮 è in nero;

- sussistono gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (la specifica è indicata nel nuovo Allegato I al D.Lgs 81/2008).

‼️ Il provvedimento non può essere adottato se il lavoratore irregolare è l’unico occupato in azienda.

⏰ il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

📌 E’ previsto un differimento della sospensione dell’attività lavorativa a partire dalle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta, salvo che non vengano riscontrate situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o dei terzi o per l’incolumità pubblica.

➡️ LA REVOCA: solo alle seguenti condizioni 👇

regolarizzazione dei lavoratori irregolari o in nero;

 ripristino delle regolari condizioni di lavoro;

 rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Inoltre per riprendere l’attività lavorativa: ⬇️

- sospensione per lavoro irregolare pagamento di una somma 💵 di € 2.500 < 5 lavoratori irregolari o se > 5 lavoratori irregolari € 5.000;

- sospensione in materia di salute e sicurezza pagamento di una somma variabile a seconda delle violazioni riscontrate. Tre le soglie: € 3.000, € 2.500 oppure € 300 per ciascun lavoratore interessato.

‼️ L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

📌Possibilità di pagare a rate:

- subito il 20%;

- il residuo, maggiorato del 5%, entro 6 mesi successivi.

➡️ IL RICORSO: possibilità di fare ricorso amministrativo solo per i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, entro 30 gironi, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso il termine per la decisione, il ricorso è accolto.

➡️ LE SANZIONI: per chi non rispetta la sospensione ⬇️

- arresto fino a sei mesi nei casi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di lavoro irregolare.

Per ulteriori informazioni potete contattare gli ufficio di Confcommercio Imprese per l’Italia del territorio.