Deposito rifiuti tessili presso punto vendita

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con risposta 7 febbraio 2023, Prot. 17650 ad istanza di interpello, ha chiarito che il deposito preliminare dei rifiuti tessili nei punti vendita potrà essere svolto esclusivamente dai soggetti che chiederanno il riconoscimento del proprio sistema e solamente dopo che il decreto sulla responsabilità estesa del produttore per il tessile, di cui è stata pubblicato recentemente lo schema, sarà pienamente operativo.

In particolare, con l’istanza veniva chiesto al Ministero dell’Ambiente di fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis (“Deposito temporaneo prima della raccolta”) del D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero. Veniva inoltre richiesto di specificare le eventuali condizioni necessarie per poter svolgere tale attività.

Nella sua risposta, il MASE ha chiarito che la frase "anche di tipo volontario" riportata all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006, va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime di responsabilità estesa del produttore (con i suoi relativi obblighi e responsabilità per tutti i soggetti della filiera), sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.

È pertanto necessaria l'approvazione del regolamento sulla responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, al momento non ancora emanato. Il Ministero conclude quindi che, finché non sarà in vigore tale regolamento, il deposito prima della raccolta non potrà essere effettuato presso i punti vendita dei distributori.

3/03/2023