A partire dal 1° agosto 2024 entrerà in vigore l'art. 71-bis del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che regola l'accesso dei gruppi accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo, nel Centro Storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello.
Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti per una corretta interpretazione della norma attraverso la serie di FAQ che si riporta più sotto.
FAQ
1) Cosa si intende per "altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo"?
Qualsiasi persona che accompagni un gruppo di 25 persone che si configuri come capogruppo ovvero che nell'esercizio di fatto assume un comportamento tale da essere assimilabile al soggetto referente del gruppo.
2) Quali soggetti rientrano nel conteggio della limitazione pari a 25 persone? Quali soggetti sono invece esclusi?
I soggetti che rientrano nel conteggio sono i componenti del gruppo di visitatori; da questo conteggio viene esclusa la guida turistica o l'accompagnatore o altro soggetto comunque individuato se questi ultimi sono in numero massimo di uno per gruppo.
Non rientrano nel conteggio delle 25 persone i bambini fino ai due anni di età.
3) In quali casi la limitazione numerica pari a 25 persone dei soggetti che compongono il gruppo di visitatori non si applica?
Tale limitazione non si applica al gruppo composto da studenti, di ogni ordine e grado, in viaggio o visita di istruzione. Tale limitazione non si applica altresì alle mere operazioni di imbarco e sbarco da mezzi terrestri o nautici, che devono effettuarsi nelle immediate vicinanze dei mezzi.
4) Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, anche in movimento/transito, che distanza devono mantenere tra loro detti gruppi?
Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, è fatto obbligo garantire tra i gruppi una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
Non è consentito ad una guida turistica o ad un accompagnatore o ad un altro soggetto comunque individuato, condurre più di un gruppo di visitatori neanche se distanziati.
5) Nel caso in cui vi siano più gruppi di visita presso gli stazi delle gondole, in attesa di imbarco, che distanza devono mantenere tra loro detti gruppi?
È fatto obbligo garantire tra i gruppi una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
6) In quale caso è previsto l'obbligo dell'uso degli auricolari?
L'obbligo dell'uso degli auricolari è previsto nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone e sia condotto da una guida turistica.
Nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone e sia condotto da un accompagnatore, non vi è l'obbligo dell'uso di auricolari essendo escluso che l'accompagnatore turistico possa esercitare le funzioni proprie della guida turistica; qualora esercitasse tali funzioni con più di 10 persone verrà comminata una sanzione per l'esercizio non autorizzato dell'attività e una per il mancato uso degli auricolari. Tali sanzioni proteggono infatti bene giuridici diversi: la tutela del consumatore e della concorrenza ed il disturbo della quiete pubblica nella sua accezione amministrativa.
7) Qual è l'ambito di applicazione della regolamentazione dei gruppi accompagnati?
L'ambito di applicazione corrisponde al centro storico di Venezia e alle isole di Murano, Burano e Torcello. Di conseguenza, per le soste alle Isole (Murano Burano e Torcello), si dovrà prevedere un secondo accompagnatore qualora si debbano accompagnare i gruppi nelle isole predette.
8) La regolamentazione dei gruppi accompagnati prevede fasce orarie di disapplicazione?
La regolamentazione dei gruppi accompagnati, così come normata dall'art. 71-bis del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, non prevede alcuna fascia oraria di disapplicazione.
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17/07/2024