È prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di determinate categorie di soggetti, tra i quali:
- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2022, n. 41, ovvero dell’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata.
L’erogazione avverrà con le stesse modalità previste dal Decreto “Aiuti bis” relative all’indennità dei 200 euro
27/09/2022