Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le strutture termali (di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
A differenza di quanto previsto in passato, il credito d’imposta sarà erogato in unica soluzione, senza ripartizione in due o tre quote annuali.
Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si rammenta che in occasione dei cinque bandi che si sono svolti in passato (relativi agli investimenti effettuati negli anni 2014 – 2018) il volume delle richieste non ha mai raggiunto tale livello (il punto più alto si è toccato con il bando 2019, relativo agli investimenti del 2018, che registrò la presentazione di 2.537 istanze, per complessivi 147,8 milioni di euro).
Il credito d’imposta sarà gestito, ferme restando le novità previste dal decreto, con le modalità a suo tempo previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Ambito d’intervento
- Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art.3, comma 1, lettere b), c), d), DPR 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi di incremento dell’efficenza energetica
- Acquisto di mobili e componendi di arredo, con vincolo di permanenza dei beni in capo al soggetto beneficiario del credito d’imposta prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo
Per i soli stabilimenti termali, di cui all’art.3 L.323/2000
- realizzazione di piscine termali
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
Per l’operatività della misura era atteso l’aggiornamento e adeguamento dei decreti attuativi del 07.05.2015 e del 20.12.2017, il cui termine è spirato a fine agosto (15 giorni dal 15.08.2020, data di entrata in vigore del Decreto).
Restano alcuni aspetti del bonus alberghi 2020-2021 da chiarire, in relazione a vincoli previsti nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel Decreto Agosto:
- esistenza della struttura al 01.01.2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
- massimale di credito di euro 200.000 nel biennio;
- procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del c.d. click day.
30/09/2020