Sospensione Albo punti vendita ricariche conti per gioco online

L’ADM ha comunicato che il TAR del Lazio, con Ordinanza n. 05556/2024, pronunciandosi in sede cautelare, ha sospeso l’esecutività della Determinazione Direttoriale n. 656848/RU, recante la disciplina dell’obbligo di iscrizione all’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti per il gioco on-line.In attesa del giudizio di merito, l’obbligo di iscrizione all’Albo è da ritenersi momentaneamente inesigibile.

In data odierna è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ( “ADM”) l’avviso pubblico con cui si comunica la sospensione delle prescrizioni contenute nella Determinazione Direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024, che ha istituito “l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza” (“Albo Punti Vendita Ricariche” o “Albo”), in conformità con quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 25 marzo 2024 n. 41.

Come si ricorderà, il provvedimento ADM aveva disciplinato l’obbligo di iscrizione al suddetto albo per tutti i soggetti in possesso dei relativi requisiti interessati alla prosecuzione o all’implementazione del servizio di punto vendita di ricarica dei conti di gioco on-line. Il termine per l’iscrizione era stato originariamente fissato al 18 novembre 2024 e successivamente prorogato, prima, al 26 novembre e, poi, al 6 dicembre.

Le suindicate proroghe erano state motivate, tra l’altro, dalla necessità di attendere l’udienza del TAR del Lazio, fissata per lo scorso 4 dicembre, relativa ai ricorsi presentati avverso la citata determinazione direttoriale, sede ove sarebbe stata discussa la richiesta di sospensiva del provvedimento.

L’odierno avviso pubblico dell’ADM prende quindi atto dell’Ordinanza n. 05556/2024 del TAR del Lazio che, in accoglimento delle domande cautelari promosse in sede di giudizio, ha sospeso l’esecutività del provvedimento ADM, “al solo scopo di conservare la res adhuc integra nelle more dello svolgimento dei giudizi, avuto in particolare riguardo al prospettato pericolo […] che, in applicazione della determinazione direttoriale impugnata […] taluni esercenti non possano utilmente iscriversi all’Albo PVR nel termine fissato dall’Amministrazione ed esercitare, quindi, l’attività in questione, anche a danno dei concessionari”. Giova sottolineare che si tratta di una pronuncia cautelare e che quindi le questioni oggetto di ricorso – ritenute “complesse” dalla Corte – saranno discusse ed esaminate in sede di merito.

Alla luce di quanto sinora considerato, gli obblighi di iscrizione degli esercenti all’Albo e le ulteriori disposizioni contenute nella citata Determinazione ADM sono da ritenersi allo stato inesigibili.

18/12/2024