Nuove disposizioni in relazione all’erogazione del “Servizio a Tutele Graduali”

Si riportano, nel seguito, talune disposizioni - contenute nel decreto 18 maggio 2023 che integrano quanto stabilito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con i precedenti decreti del 31 dicembre 2020 e del 31 agosto 2022, in relazione all’ingresso consapevole nel mercato libero dell’energia elettrica delle “piccole imprese”1 e “microimprese”2 servite in “maggior tutela” (avvenuto, rispettivamente, il 1° gennaio 2021 e il 1° aprile 2023).

Giova ricordare che i summenzionati decreti (decreto 31 dicembre 2020 e 31 agosto 2022) hanno stabilito, inter alia, che nel caso in cui le predette imprese non abbiano stipulato, entro le date su indicate, un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero, le medesime ricevono la fornitura di energia - fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore - attraverso il c.d. “Servizio a Tutele Graduali” (STG), disciplinato dall’ARERA ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017. Detti decreti hanno altresì stabilito una durata del periodo di fornitura del STG, anche se solo per le “microimprese” è stato previsto un meccanismo c.d. di “opt-out”, il quale prevede che, alla scadenza del periodo di erogazione del STG (1° aprile 2027), in mancanza di una scelta espressa per il libero mercato, il cliente finale viene rifornito alle condizioni contrattuali di mercato più favorevoli del fornitore esercente il STG (ferma restando la facoltà per il cliente finale di scegliere un diverso fornitore).

L’articolo 3 del decreto 18 maggio 2023 ha esteso il meccanismo di “opt-out” anche alle “piccole imprese”, precisando che, a decorrere dal 1° aprile 2027, in mancanza di una scelta espressa per il libero mercato, anche quest’ultime verranno rifornite dall’esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole (salvo scegliere, anche in questo caso, un diverso fornitore).

Inoltre, il medesimo decreto prevede che, sempre a decorrere dal 1° aprile 2027, sia per le “piccole imprese” che per le “microimprese”, il STG verrà erogato esclusivamente in caso di intervento del “fornitore di ultima istanza” (FUI). Si ricorda che il FUI è quel servizio che si attiva in caso di problematiche nella fornitura non dipendenti dal cliente finale - come, ad esempio, il fallimento della società che fornisce il servizio di vendita dell’energia - per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese che dovessero trovarsi senza fornitore.

Il decreto 18 maggio 2023 è entrato in vigore con la relativa pubblicazione sul sito internet del MASE.

13/06/2023