A partire dal 1° dicembre 2020, sul portale web www.lotteriadegliscontrini.gov.it è attivo lo spazio “Partecipa ora”, da cui è possibile generare il “codice lotteria” per poter partecipare alla “lotteria degli scontrini”, il cui avvio è previsto dal prossimo 1° gennaio 2021.
Come noto, a causa della pandemia in corso, il “Decreto Rilancio” ha posticipato la data di avvio della lotteria degli scontrini, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. Non manca, quindi, molto alla partenza della nuova lotteria che, collegata agli acquisti di ogni giorno, rappresenta un altro strumento per promuovere l’uso della moneta elettronica.
La nuova lotteria prevede numerosi e cospicui premi in palio che, a regime, saranno distribuiti - sia a chi compra sia a chi vende - attraverso estrazioni settimanali, mensili ed annuali.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, gli acquisti normali produrranno, gratuitamente, “biglietti virtuali”, che consentiranno di partecipare alle estrazioni: chi acquista beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro dovrà mostrare il proprio “codice lotteria” all’esercente e chiedere l’abbinamento ai dati dell’acquisto. Ogni euro dell’acquisto si trasformerà, così, in un “biglietto virtuale” della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.
Pertanto, si potrà partecipare alla lotteria con tutti gli scontrini di importo pari o superiore ad un euro: spetterà un “biglietto virtuale” per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
In particolare, l’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle Entrate; gli stessi dati, se abbinati al “codice lotteria” dell’acquirente, consentiranno, automaticamente, la partecipazione alla lotteria.
In base alla disciplina vigente, è possibile partecipare alla nuova lotteria sia pagando in contanti sia utilizzando carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata.
In entrambi i casi è possibile partecipare alle estrazioni ordinarie della “lotteria degli
scontrini”; con gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici di pagamento è, invece,
possibile partecipare anche alle “estrazioni zerocontanti”.
Al riguardo, è opportuno precisare che - a seguito delle novità introdotte dal disegno di legge di bilancio 2021 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati) - i consumatori potranno partecipare alla “lotteria degli scontrini”, solo ed esclusivamente, se effettuano gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Quindi, qualora - come è probabile - tale previsione venga confermata, saranno esclusi dalla “lotteria degli scontrini” gli acquisti effettuati in contanti e sarà, dunque, possibile partecipare solo alle estrazioni “zero contanti”, che riservano premi sia all’acquirente e sia all’esercente.
Possono partecipare alla “lotteria degli scontrini” tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il “codice lotteria” ed acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.
Per partecipare alla lotteria occorre, in primis, collegarsi al portale web
http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it ed accedere alla sezione “Partecipa ora”, ove è possibile chiedere e ottenere il “codice lotteria” (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla “lotteria degli scontrini” se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
Tuttavia, sono esclusi dalla “lotteria degli scontrini” e, quindi, non consentono di
partecipare all’estrazione dei premi:
- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati on-line;
- gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, eccetera);
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
È opportuno, infine, precisare che la “lotteria degli scontrini” non consente il tracciamento degli acquisti effettuati. Al sistema lotteria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano, infatti, solo i dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il “codice lotteria”, mentre non arrivano altri dati descrittivi del relativo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).
Questi dati vengono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria e possono essere utilizzati, esclusivamente, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle estrazioni e per risalire all’acquirente solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento “codice lotteria” - codice fiscale). Né l’esercente né altri soggetti potranno, invece, risalire all’acquirente per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.
2/12/2020