Nuova Sabatini green - circolare Ministero delle Imprese

La legge di Bilancio per l’anno 2024 ha rifinanziato la misura “Nuova Sabatini - Beni Strumentali” con 100 milioni di euro per il 2024.

Lo strumento agevola l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese in chiave innovativa e green favorendo gli investimenti delle PMI in macchinari nuovi, software e tecnologie digitali attraverso un finanziamento agevolato e un contributo del Ministero che copre gli interessi.

Sono previsti finanziamenti da euro 20.000 a euro 4 milioni, di durata massima quinquennale, concessi da banche e intermediari che hanno aderito alla Convenzione “Beni Strumentali”, con possibilità di copertura fino all’80% dell’importo erogato dal fondo di Garanzia PMI.

L’ultima circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy interviene sulla disciplina relativa alla concessione delle agevolazioni alla luce della proroga del regolamento GBER. Questo, infatti, è stato prorogato fino al 2026 dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, in vigore dal 1° luglio 2023.

La circolare, inoltre, va a modificare integralmente il punto 6.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 che disciplina le modalità di attuazione della “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e Green”.

Pertanto, secondo quanto previsto, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER a una delle tipologie indicate all’articolo 17 del regolamento stesso:

a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente (al riguardo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la FAQ n. 6.4, ha chiarito che si configura la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente” qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa);

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

d) cambiamenti sostanziali del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;

e) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento:

- che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;

- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;

- da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Il Ministero precisa che il semplice acquisto di azioni di un’impresa non viene considerato come un investimento iniziale e, pertanto, non dà diritto all’agevolazione.

Infine, con la circolare, viene modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla domanda per l’erogazione del contributo, per sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale.

6/02/2024