La Circolare: 787558/RU dell’Agenzia delle Dogane, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 01/10 fino al 31/12/2024, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2025.
La Circolare ha, inoltre, comunicato la disponibilità del software, aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione, da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale- E.D.I. o da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD Rom, DVD, pen drive USB), al competente Ufficio delle Dogane:
per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle dogane di Roma I.
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui all’art.4-ter comma 1 lettera f) del D.L. 193/2016 convertito con legge 225/2016, la Circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
€ 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra 1° ottobre al 31 dicembre 2024;
In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di trasporto persone;
c) gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
La circolare ha, inoltre, ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III (“trasporto di merci o di persone”), sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
Pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è, ora, tenuto ad attestare l’insussistenza della richiamata condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando puntualmente, a tal fine, (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiori.
Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall’art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.
Per la fruizione dell’agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con nota RU 57015.
Come nelle precedenti circolari sul medesimo tema, l’Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.
Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative introdotte dall’art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
Decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2026.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
9/01/2025