RENTRI: soggetti obbligati, scadenze, registri

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anticipato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio e ha inoltre fissato al 23 gennaio 2025 l’avvio del servizio di vidimazione digitale dei formulari di identificazione del trasporto del rifiuto (FIR) e dei registri di carico e scarico.

Nel segnalare che tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.rentri.gov.it, forniamo un quadro riepilogativo dei principali adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI

Si rammenta che l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, analogamente all’obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico e all’invio annuale del MUD, non interessa le imprese ricettive che producono solo rifiuti definiti “urbani”, e cioè quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all’allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006. scaricabile cliccando qui

L’obbligo sussiste solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi, o per alcune tipologie di rifiuti speciali (ad esempio i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) di cui alla lettera g) articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Di norma, le imprese ricettive - se producono e trasportano (ovvero, come più frequentemente accade, conferiscono a un trasportatore) rifiuti speciali diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani di cui all’allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - sono invece tenute alla compilazione del formulario di identificazione (FIR). Ferma restando la responsabilità del produttore con riferimento alle informazioni di propria competenza, la normativa prevede che il formulario possa essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore del rifiuto.

termini per l’iscrizione al RENTRI

I soggetti obbligati devono effettuare l’iscrizione al RENTRI:

- a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;

- a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

- a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

vidimazione

Gli operatori che non siano non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare il format di registro cronologico di carico e scarico prima di procedere alla prima annotazione sul registro stesso (pertanto, la vidimazione potrà avvenire anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025).

Il registro dovrà essere stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it. La vidimazione attualmente avviene presso la Camera di Commercio.

A partire dal 23 gennaio 2025. gli operatori potranno effettuare la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico tramite i servizi forniti dal RENTRI.

Al riguardo si rammenta che la normativa vigente prevede che i soggetti obbligati compilino il registro cronologico di carico e scarico:

- sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

5/11/2024