Nuove istruzioni per la compilazione del Registro c/s e Formulario di identificazione del rifiuto per l’ ex categoria 3bis dell’Albo nazionale gestori ambientali e chiarimenti sulla raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ed esito conferimento.
NUOVE ISTRUZIONI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha modificato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, intervenendo sia sull’allegato 1, che contiene le “Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti”, sia sull’allegato 2, relativo alle “Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto”.
Tali modifiche sono state introdotte per adeguarsi alle disposizioni della Legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha previsto l’abrogazione della categoria 3-bis dall’Albo nazionale gestori ambientali.
Le nuove procedure di tracciabilità da seguire, sia per la compilazione del registro di carico e scarico che per quella del formulario di trasporto, sono illustrate al seguente link, e si applicano nei casi in cui il trasportatore non risulti iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali.
La stessa comunicazione del MASE segnala, inoltre, che la tabella relativa alla “Tipologia delle autorizzazioni” è stata modificata al punto 5.1 dell’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023 (“Modalità di compilazione del modello di cui all’art. 4 del D.M. n. 59 del 2023 – Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”); al punto 3.1 dell’allegato 2 dello stesso decreto (“Modalità di compilazione del modello di cui all’art. 5 del D.M. n. 59 del 2023 – Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto – FIR”).
Vista la rapidità con cui si susseguono le novità in questa materia si raccomanda di familiarizzare con i contenuti presenti sul sito RENTRi, e, in particolare, con la normativa alla base del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
CHIARIMENTI RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI
Nella sezione “Supporto” del sito RENTRi sono stati forniti chiarimenti in ordine alla compilazione dei nuovi modelli di registro di c/s digitale e di formulario di trasporto per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e sulla corretta annotazione sul registro di carico e scarico dell’esito conferimento.
1. Compilazione nuovi modelli Registro carico e scarico e Formulario di trasporto
Per quanto riguarda la compilazione dei nuovi modelli di Registro di c/s digitale si chiarisce che “I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. I soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.”
Per quanto riguarda il Formulario di trasporto “I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi.”
2. Annotazione sul registro di carico e scarico dell’esito conferimento
Sull’argomento, si chiarisce che “laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione esito conferimento devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico. Infine si ricorda che non deve essere rettificato il carico, in quanto la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura. Spetterà all’operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale”;
In utlimo si sottolinea come devono essere correttamente interpretati i punti 1.5 e 2.3 delle “Istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico” con la specifica che “le informazioni richieste nella sezione esito conferimento devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data in cui è stata effettuata l’operazione di rettifica”.
18/12/2024