In vigore il regolamento Ue su sicurezza prodotti: novità e faq

Il 13 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 988/2023 sulla sicurezza generale dei prodotti.  Attenzione alle novità per le imprese che vendono attraverso l'E-commerce. Cosa occorre sapere e qualche utile consiglio per il dettaglio Moda.

Il 13 dicembre 2024 entra in vigore il Regolamento (UE) 988/2023 sulla Sicurezza generale dei prodottiche modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, con l'obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea e andando incontro anche al rispetto del principio dello "Stesso mercato, stesse regole".

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE.

Oltre agli obblighi previsti trasversalmente per tutti gli Operatori economici (in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato), il Regolamento dettaglia quelli principali e specifici che devono seguire: Fabbricanti; Rappresentanti autorizzati; Importatori; Distributori; Fornitori di servizi di logistica; Fornitori di un mercato online.

Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il Fabbricante, a cui seguono a cascata le responsabilità degli altri Operatori economici.

Tra gli obblighi  previsti per i Distributori ricordiamo quello di controllare il prodotto e:

  • verificare presenza e conformità dell'etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia");
  • verificare presenza di denominazione ed indirizzo del produttore o dell'importatore per il fabbricante extra UE;
  • verificare la presenza di numero tipo, lotto o serie per identificazione del prodotto;
  • verificare che il fornitore operi nel rispetto del Regolamento;
  • vietare la commercializzazione di prodotti non conformi;
  • collaborare con le Autorità

Novità importanti per chi vende on-line (con e-commerce) che sarà equiparato a chi vende off-line:

  • occorre il rispetto dei requisiti obbligatori in tema di etichettatura (i prodotti tessili devono essere accompagnati da etichette con informazioni sulle fibre di cui è composto il prodotto; le calzature devono essere accompagnate da etichette/simboli con informazioni sui materiali cui è composto il prodotto; utilizzo corretto dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia");
  • l'indicazione dei riferimenti completi (con indirizzo) del fabbricante o, se il fabbricante non è stabilito nella UE, dell'operatore economico interessato;
  • la pubblicazione delle informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore;
  • qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

CLICCA QUI per gli approfondimenti.

Sul Sito del MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno pubblicate delle FAQ in materia.

UN UTILE CONSIGLIO:

Si consiglia alle imprese del dettaglio Moda di apporre il timbro con le indicazioni ad hoc sulle copie commissioni e conferme d’ordine al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore o di inserire l'immagine del timbro stesso in calce alla mail/pec di conferma dell’ordine, affinché venga garantito che le forniture di prodotti di Moda per il mercato interno siano corredate da etichette scritte almeno in italiano ed a norma:

La merce deve essere consegnata etichettata in lingua Italiana, ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 190/2017, D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 68/2020 per l’utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

Federazione Moda Italia-Confcommercio”.

L’apposizione del timbro testimonia, infatti, l'attenzione e la buona condotta dell’operatore commerciale che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

CLICCA QUI PER SCARICARE UN ABSTRACT DI FEDERAZIONE MODA ITALIA-CONFCOMMERCIO

FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul Regolamento

18/12/2024