A partire dal 13 dicembre 2024 troverà applicazione il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) che sostituisce la direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) e la direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari (direttiva 87/357/CEE) e modifica il regolamento sulla normazione europea (reg. 1025/2012) e la direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (direttiva 2020/1828).
Le novità del Regolamento (UE) 2023/988
Il Regolamento mantiene l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e di rafforzare il progetto di un mercato unico senza confini, prevedendo al contempo diverse novità e una disciplina più dettagliata in merito agli obblighi dei soggetti coinvolti.
Principio fondamentale della disciplina è che l’operatore economico, inteso quale “fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato” ha l’obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri (art.5).
Per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art.3 punti 6 e 7).
Ad esempio, i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione e, un’offerta di vendita, è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri. (art.4). In tal modo, ai fini della disciplina del regolamento, vendite online ed offline vengono equiparate.
I prodotti soggetti al Regolamento - immessi o messi a disposizione sul mercato - possono essere nuovi, usati, riparati o ricondizionati, e non devono essere coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza dell’Unione, il Regolamento si applica esclusivamente per i rischi e gli aspetti che non sono soggetti a tali requisiti (art.2).
Il Regolamento non si applica, invece, a determinati prodotti quali ad esempio i medicinali per uso umano o veterinario; i prodotti alimentari e i mangimi; le piante; gli oggetti d’antiquariato; i prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati (art.2, par.2).
In merito alla procedura di valutazione della sicurezza dei prodotti, la disciplina non è cambiata in modo sostanziale, sebbene la nuova normativa sia ad oggi più dettagliata. La sicurezza dei prodotti, infatti, deve essere valutata prendendo in considerazione diversi aspetti tra cui (art.6):
le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
l’effetto su altri prodotti;
la presentazione del prodotto, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto ecc..
Un prodotto si presume conforme all’obbligo generale di sicurezza se rispetta le norme europee – i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - o se in alternativa, in assenza di queste ultime, soddisfa i requisiti nazionali che non siano contrari al diritto europeo.
È bene sottolineare tuttavia, che la suddetta presunzione non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le misure necessarie qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso (art.7).
Obblighi degli operatori economici
Il Capo III del Regolamento è dedicato agli obblighi degli operatori economici (artt.9-21). Principale destinatario dell’obbligo di sicurezza è il fabbricante, a cui a catena seguono gli altri operatori economici i cui obblighi si adattano in base al grado di vicinanza al prodotto.
In particolare, tra i principali obblighi dei fabbricanti si segnalano (art.9):
garantire che i prodotti siano sicuri sin dalla progettazione;
effettuare analisi interne dei rischi e redigere la documentazione tecnica pertinente;
fornire le informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti o del loro imballaggio;
fornire i dati di contatto per ricevere i reclami, studiarli e tenere un registro interno di tali reclami;
agire immediatamente e informare i consumatori e le autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway se ritengono che un prodotto sul mercato sia pericoloso.
Il Safety Business Gateway è un portale web, gestito dalla Commissione europea, che consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di fornire, alle autorità di vigilanza del mercato e al pubblico, informazioni sui prodotti potenzialmente pericolosi (art.27).
Rientra nella categoria di fabbricante anche qualsiasi persona fisica o giuridica che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o che modifica sostanzialmente il prodotto, rispondendone per la parte interessata dalla modifica o per l’intero prodotto, se la modifica ha un impatto sulla sua sicurezza.
La norma (art.13) chiarisce che la modifica, con mezzi fisici o digitali, è sostanziale se, oltre ad avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, sono soddisfatti i seguenti criteri:
la modifica cambia il prodotto in una modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto;
la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio a causa della modifica;
le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso.
Per la categoria degli importatori si evidenziano tra i principali obblighi:
garantire che i prodotti siano conformi al requisiti sulla sicurezza generale del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi di questi che ritengano non soddisfi tali requisiti;
fornire i loro dati di contatto sui prodotti e verificare che siano accompagnati da istruzioni e informazioni di sicurezza chiare;
assumersi la responsabilità degli articoli di cui si stanno prendendo cura durante le fasi di trasporto e conservazione;
informare i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che il pubblico ne venga informato.
Infine, per la categoria dei distributori, rientrano tra i principali obblighi (art.12):
garantire che i fabbricanti e, ove applicabile, gli importatori rispettino i requisiti del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi prodotto che ritengano non soddisfi tali requisiti;
informare i fabbricanti, gli importatori e le autorità di vigilanza nazionali tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che venga intrapresa una misura adeguata.
Obblighi nelle vendite a distanza
La disposizione prevede (art. 19) obblighi per gli operatori economici che mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza. In questi casi, l'offerta di tali prodotti deve indicare:
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e
qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.
Obblighi per i fornitori di mercati online
L’articolo 22 prevede una serie di obblighi specifici in carico ai fornitori di mercati online e, quindi, le cosiddette “piattaforme online di vendita”. Per fornitore di un mercato online, infatti, si intende un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti.
Tra gli obblighi dei fornitori dei mercati online:
registrarsi sul portale Safety Gate e indicare un punto di contatto unico per la comunicazione con le autorità di vigilanza del mercato in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti;
designare un punto unico di contatto per consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente su questioni concernenti la sicurezza dei prodotti;
disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti;
consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni relative ai prodotti offerti e al loro fabbricante o altro responsabile dell’immissione sul mercato, nonché eventuali avvertenze sulla sicurezza e garantire queste informazioni siano accessibili ai consumatori.
Inoltre, le autorità di vigilanza del mercato avranno il potere, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un’offerta di un prodotto pericoloso, di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di eliminare tale contenuto dalla loro interfaccia online, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento esplicito.
I fornitori di mercati online sospendono, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso preventivo, la fornitura dei loro servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al presente regolamento.
I fornitori di mercati online cooperano con le autorità e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o attenuare i rischi presentati da un prodotto offerto online attraverso i loro servizi. Tra le altre, i fornitori di mercati online:
garantiscono di fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto o per garantire l’uso sicuro di un prodotto;
informano, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del
mercato degli Stati membri in cui il prodotto in questione è stato messo a
disposizione in merito ai prodotti pericolosi offerti sulle loro interfacce online,
fornendo gli opportuni dettagli a loro disposizione;
cooperano per quanto riguarda gli incidenti a loro notificati, tra l’altro: informando
gli operatori commerciali e gli operatori economici pertinenti in merito alle
informazioni ricevute per quanto riguarda incidenti o problemi di sicurezza;
notificando attraverso il Safety Business Gateway qualsiasi incidente, di cui siano
stati informati, che comporti un rischio grave o un danno effettivo per la salute o
la sicurezza di un consumatore, causato da un prodotto messo a disposizione sul
proprio mercato online e ne informano il fabbricante.
Rete per la sicurezza dei consumatori
Un’altra novità è l’istituzione di una rete europea delle autorità nazionali per la sicurezza dei consumatori, coordinata dalla Commissione e costituita al fine di agevolare lo scambio di informazioni, competenze e migliori pratiche e di facilitare l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Nell’ambito delle attività svolte da questa rete le autorità di vigilanza del mercato possono collaborare tra loro, con altri operatori economici o con organizzazioni di consumatori per garantire la sicurezza dei consumatori in relazione a categorie specifiche di prodotti, in particolare che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza (art.30).
Diritti dei consumatori
Il regolamento dedica l’intero Capo VIII al diritto di informazione e rimedio dei consumatori prevedendo, al comma 4 dell’articolo 33, sia data ai consumatori l’opportunità di sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti.
Inoltre, l’articolo 35 prevede che i consumatori ricevano informazioni dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online sulla sicurezza dei prodotti e, coloro che raccolgono i dati personali dei loro clienti, devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza.
Se gli operatori economici e i fornitori di mercati online dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di programmi di fidelizzazione dei clienti che consentono l’identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori per scopi diversi dall’invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di contatto separati solo per scopi connessi alla sicurezza.
La Commissione può stabilire, per specifici prodotti o categorie di prodotti, i requisiti che gli operatori economici e i fornitori di mercati online devono soddisfare affinché i consumatori abbiano la possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato al fine di ricevere direttamente la notifica in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto o di avviso di sicurezza in relazione a tale prodotto.
Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati, gli operatori economici e i fornitori di mercati online diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile.
Ove le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, assumono la forma di un avviso di richiamo. Tale avviso deve fornire al consumatore che lo riceve le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto, del pericolo associato al prodotto richiamato e dell’azione che i consumatori dovrebbero intraprendere. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello di avviso di richiamo, il quale viene messo a disposizione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente un avviso di richiamo, anche in formati accessibili alle persone con disabilità. (art. 36).
Per quanto riguarda i rimedi (art. 37), l’operatore economico responsabile del richiamo, offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi:
a) la riparazione del prodotto richiamato;
b) la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità;
c) un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.
In deroga a quanto sopra, in riferimento ai rimedi di cui all’art. 37, l’operatore economico può offrire al consumatore un solo rimedio qualora altri rimedi fossero impossibili o imponessero all’operatore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, compresa l’eventualità che il rimedio alternativo possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il consumatore ha, comunque, sempre diritto al rimborso del prodotto se l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
La riparazione da parte di un consumatore è considerata un rimedio efficace solo se può essere eseguita facilmente e in sicurezza dal consumatore e se è prevista nell’avviso di richiamo. In questi casi, l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software.
In generale, poi, il rimedio non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, l’operatore economico organizza il ritiro del prodotto.
Infine, resta in capo agli Stati membri il compito di individuare le sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Regolamento, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.44).
Per completezza di informazioni, si segnala che il disegno di legge governativo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" prevede all’articolo 11 la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento in oggetto (cfr.allegato).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del provvedimento in allegato.
Allegati:
Legge di delegazione europea 2024 (AS 1258 – art.11)
5/11/2024