È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 26/2023 che, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/2161 e della Legge di delegazione europea 2021, apporta alcune modifiche di rilievo al Codice del consumo.
Tale provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile, prevede l’introduzione di un nuovo art. 17-bis rubricato “Annunci di riduzione del prezzo” le cui disposizioni verranno applicate alle campagne promozionali a decorre dal prossimo 1luglio.
A tale proposito segnaliamo che l’operatore dovrà obbligatoriamente mostrare il doppio prezzo, ovvero quello ribassato e quello praticato nei trenta giorni precedenti, sia durante il periodo dei saldi che delle vendite promozionali o di liquidazione.
La nuova disposizione, infatti, prevede, che ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare quello applicato in precedenza, ovvero il prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori, escludendo di fatto le offerte personalizzate.
Tale obbligo è escluso per quei beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente come i prodotti agricoli o alimentari deperibili.
La violazione delle disposizioni in materia di riduzioni di prezzo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
Confcommercio ha in corso un confronto con il Ministero competente al fine di elaborare delle risposte per tutti i soggetti coinvolti – comuni, organi di controllo ed esercenti – in merito all’applicazione delle nuove regole in considerazione delle più comuni vendite promozionali quali: riduzioni progressive di prezzo, esclusioni, carte fedeltà etc. …
Vengono, inoltre, aggiornate ed introdotte nuove definizioni in considerazione di servizi e contenuti digitali ed aggiunta all’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli la fattispecie consistente nel promuovere un bene come identico ad un prodotto commercializzato in altri Stati membri, anche se di fatto diverso per composizione e caratteristiche.
Integrate le omissioni ingannevoli ed estese le pratiche commerciali considerate in ogni caso tali, includendo, in particolare: il fornire risultati di ricerca in risposta ad un’indagine del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento; il rivendere ai consumatori biglietti per eventi, acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto; l’indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto o servizio senza adottare misure adeguate a verificarne la provenienza; il segnalare recensioni di consumatori od apprezzamenti sui social media false, al fine di promuove il prodotto.
Il sistema sanzionatorio viene rivisto ed inasprito, estese le definizioni relative al digitale e all’ambito di applicazione nei contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali.
Suggeriamo, pertanto, in considerazione della ormai diffusa pratica di utilizzo dell’e-commerce di prestare particolare attenzione alle informazioni precontrattuali, alle clausole vessatorie e al conseguente adeguamento di informazioni, contrattualistica e documentazione utilizzata per detta attività. A tal fine ricordiamo che presso Confcommercio Como abbiamo attivo lo Sportello E-Commerce dove è possibile ottenere un supporto altamente qualificato su tutte le questioni legate a questo canale di distribuzione commerciale.
Siamo in attesa di ulteriori e più approfonditi riscontri che a seguito degli incontri con Confcommercio il MIMIT (Ministero per le Imprese e il Made in Italy) fornirà attraverso FAQ o specifiche linee guida.
I nostri uffici rimangono a disposizione.
7/04/2023