L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco nella determinazione dell’anzianità contributiva prevista per l’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile (L. n. 335/1995, art. 2, c. 18).
Come noto, infatti, a far data dall’1.1.1996, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo o privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale né è ricompresa nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
A tal proposito, l’Istituto - con Circolare n. 177/1996 - ha chiarito che il massimale in questione non è applicato in presenza di contribuzione versata anteriormente all’1.1.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, ossia gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse dei liberi professionisti.
Con specifico riferimento, invece, ad Enasarco - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio - l’Istituto fornisce ora, con Messaggio n. 730/2022, precisazioni in merito all’applicazione del massimale sulla contribuzione versata a detto Ente.
Con il Messaggio sopra richiamato, l’Inps ha dunque segnalato che, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la contribuzione Enasarco, versata nei periodi ante 31.12.1995 (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non risulta utile ai fini della costituzione dell’anzianità contributiva e dunque a tale contribuzione è applicato il massimale contributivo.
L'unica eccezione riguarda i periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco; quest'ultimi potrebbero, infatti, concorrere alla determinazione dell'anzianità assicurativa al 31.12.1995, determinando così la disapplicazione del massimale.
17/03/2023