Enasarco - precisazioni Inps su anzianità contributiva per applicazione del massimale

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco nella determinazione dell’anzianità contributiva prevista per l’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile (L. n. 335/1995, art. 2, c. 18).

Come noto, infatti, a far data dall’1.1.1996, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo o privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale né è ricompresa nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

A tal proposito, l’Istituto - con Circolare n. 177/1996 - ha chiarito che il massimale in questione non è applicato in presenza di contribuzione versata anteriormente all’1.1.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, ossia gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse dei liberi professionisti.

Con specifico riferimento, invece, ad Enasarco - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio - l’Istituto fornisce ora, con Messaggio n. 730/2022, precisazioni in merito all’applicazione del massimale sulla contribuzione versata a detto Ente.

Con il Messaggio sopra richiamato, l’Inps ha dunque segnalato che, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la contribuzione Enasarco, versata nei periodi ante 31.12.1995 (per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966), non risulta utile ai fini della costituzione dell’anzianità contributiva e dunque a tale contribuzione è applicato il massimale contributivo.

L'unica eccezione riguarda i periodi contributivi antecedenti all'entrata in vigore della L. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all'Enasarco; quest'ultimi potrebbero, infatti, concorrere alla determinazione dell'anzianità assicurativa al 31.12.1995, determinando così la disapplicazione del massimale.

17/03/2023