NUOVA ORDINANZA N.84 REGIONE VENETO

Gentile Associato,

oggi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha emanato una nuova ordinanza, la n.84 del 13.8.2020, che ti inviamo in allegato.

Le novità di maggiore interesse riguardano i controlli obbligatori cui deve sottoporsi chi proviene da determinati paesi esteri, e per particolari categorie di lavoratori che si sono recati all'estero.

Ha l'obbligo di quarantena chiunque provenga da Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia.

Hanno invece l'obbligo di fare il tampone (e di comunicare la propria condizione alla ULSS entro 24 dal proprio arrivo in Veneto) chi arriva da Grecia, Malta, Spagna, Croazia, Romania e Bulgaria, e chiunque entri in Veneto avendo lavorato all'estero per più di 5 giorni o che abbia fatto in particolare l'assistente a strutture per anziani o persone non autosufficienti, il/la badante, l'operatore sanitario, il lavoratore stagionale del settore agricolo.

SANZIONI: il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo, senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo, è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente.

Infine, segnaliamo quanto detto nelle premesse dell'ordinanza in merito a chi siano le persone NON soggette (sotto la propria responsabilità) all'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. A tal riguardo, l'ordinanza premette: "Ritenuto... che in tutti gli ambiti ... ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati, e che la locuzione “frequentatori o commensali abituali”, debba intendersi riferita a soggetti appartenenti ad una cerchia di persone con legame affettivo, ossia con interessi comuni, frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità, idonei a consentire l’estensione della deroga".

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, Ti porgiamo i più cordiali saluti

ORDINANZA N.84 REGIONE VENETO

LINEE GUIDA AGGIORNATE AL 07/08/2020

ORDINANZA MINISTERO SANITA

14/08/2020