Federpreziosi - operazioni in oro nuove disposizioni normative

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 dicembre, ha approvato modifiche normative significative per gli operatori del settore orafo, in linea con le anticipazioni del convegno antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 21 novembre scorso.

Questi interventi riguardano principalmente:
1. Trasferimento della gestione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro (OPO) all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)
• La responsabilità della tenuta dell’Elenco degli OPO sarà trasferita dalla Banca d’Italia all’OAM. Questa misura mira a semplificare la gestione e il monitoraggio degli operatori, considerando che l’OAM già gestisce il registro degli operatori compro oro.
2. Abbassamento della soglia per la dichiarazione delle operazioni in oro
• La soglia per l’obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro è stata ridotta da 12.500 euro a 10.000 euro, uniformandola a quella prevista per le operazioni in contante. Questo cambiamento rafforza le misure antiriciclaggio e allinea la normativa nazionale agli standard europei.
• L’obbligo di dichiarazione si applica anche alle operazioni dello stesso tipo effettuate nel corso di un mese solare con la stessa controparte, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Queste modifiche intervengono sulla legge n. 7 del 17 gennaio 2000 “Nuova disciplina del mercato dell’oro”, aggiornando la definizione di “oro da investimento” per includere anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e quella di “materiale d’oro”, che ora comprende anche i semilavorati (come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del DPR 30 maggio 2002 n. 150). Questi sono descritti come “prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e no, che, pur
presentando una struttura finita o semifinita, non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere
inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

È importante precisare che le operazioni che coinvolgono gioielli nuovi o usati destinati a uso ornamentale, riparazione o lavorazione non rientrano nell’obbligo dichiarativo della Legge 7/2000. Tuttavia, gioielli, oro usato o rottami d’oro destinati a processi di fusione al fine di ottenere oro da investimento, materiale d’oro o semilavorati a uso prevalentemente industriale sono soggetti a dichiarazione.

Al momento, non sono state fornite informazioni specifiche riguardo all’emanazione di un regolamento attuativo per queste modifiche. Tuttavia, è prassi che, in seguito all’approvazione di modifiche legislative di tale portata, le autorità competenti, come l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emettano disposizioni attuative o circolari esplicative per chiarire le modalità operative e gli obblighi per gli operatori del settore.

12/12/2024