Gentile Associato,
il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza nazionale; contestualmente, è stato approvato un NUOVO DECRETO LEGGE(n.2 del 14.1.2021) che prevede:
SPOSTAMENTI: conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Da domani 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, dentro la stessa Regione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata (l’aggiunta dell’aggettivo “abitata” fa presumere che siano escluse le seconde case o gli appartamenti in locazione turistica), una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale (come in fascia arancione), sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
SANZIONI: in caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Oggi inoltre è stato pubblicato un NUOVO DPCM che prevede sempre da domani 16 gennaio fino al 5 marzo 2021 le seguenti misure su tutto il territorio nazionale.
ASSEGNAZIONE FASCE: le misure di contenimento sono differenziate sempre in base alle tre fasce di rischio (gialla, arancione e rossa), assegnate alle Regioni con ordinanza del Ministro della Salute. AD ORE DOVREBBE USCIRE NUOVA ORDINANZA CHE CONFERMA IL VENETO IN ZONA ARANCIONE.
COPRIFUOCO: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
CARTELLI: è sempre fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITA’ SOSPESE: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Si conferma la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi. Sono inoltre sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Restano sospese sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi. Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
FORMAZIONE: i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli). Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate (comma 10 lettera t).
ESERCIZI COMMERCIALI: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati al coperto e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
RISTORAZIONE: in zona gialla restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle con codici ATECO 56.3 (bar e esercizi similari) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (comma 10 lettera gg).
RESTRIZIONI AGGIUNTIVE FASCIA ARANCIONE:
SPOSTAMENTI: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, con le limitazioni sopra indicate.
RISTORAZIONE: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle con codice ATECO 56.3 (bar e esercizi similari) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
RESTRIZIONI AGGIUNTIVE FASCIA ROSSA: vale quanto già comunicato al riguardo per il periodo delle festività natalizie. Se il Veneto venisse così classificato, Vi reinvieremo dettaglio attività sospese e quelle aperte in deroga.
15/01/2021