Modifica della disciplina delle assicurazioni RCA

Sono entrate in vigore importanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 riguardanti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile autoveicoli.  Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal decreto.

Nuova definizione di veicolo.

L’art. 2 del decreto, modifica l'art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP-codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005), riportante la definizione, ai fini assicurativi del veicolo e consistente ora in:

- qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

- qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;

- i veicoli elettrici leggeri (monopattini, segway, etc) che saranno individuati mediante specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.

Inoltre, attraverso l’inserimento del comma 1 bis, il nuovo art.1 del CAP precisa che le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche sono escluse dalla definizione di veicolo ai sensi assicurativi.

RCA obbligatoria.

L’art. 2, apporta alcune modifiche all’art. 122 del CAP.

In particolare, nel primo comma dell’articolo viene eliminato il riferimento, precedentemente in vigore, secondo cui l'RCA era obbligatoria per i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico ( o nelle aree ad esse equiparate) prevedendo ora, come requisito sufficiente a far scattare l’obbligo assicurativo, che i veicoli, come definiti nell’esposta nuova versione dell’art.1, comma 1 lettera rrr) del CAP, siano "utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente".

In sostanza, ai sensi della nuova normativa, l’obbligo assicurativo non è più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla “funzione” del veicolo, eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private.

D’altra parte, per effetto della nuova definizione di veicolo ai fini assicurativi, restano comunque escluse dall’obbligo a contrarre le biciclette a pedalata assistita, in quanto non alimentate esclusivamente da forza meccanica.

All’art. 122 del CAP è stato, inoltre, inserito il comma 1-bis, dove è precisato che, l’obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Pertanto tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche sono tenuti ad avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

Un’ulteriore precisazione circa la portata dell’obbligo assicurativo è fornito dal nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP che puntualizza che l’obbligo assicurativo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

E’ bene evidenziare, infine, che l’art. 1 del D.Lgs modifica in coerenza con la nuova definizione di veicolo ai fini assicurativi, anche l’art. 193 del C.d.S. relativo all’obbligo di RCA.

Deroghe all’obbligo assicurativo.

Il nuovo art. 122-bis, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, introduce alcune deroghe specifiche all'obbligo assicurativo, che di seguito si riportano:

- veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;

- veicoli per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l'uso a seguito di un provvedimento adottato dall'autorità competente;

- veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;

- veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all'impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione e non può avere una durata superiore 10 mesi. Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

Tra le altre disposizioni contemplate dal decreto, di cui si rimanda alla lettura, si segnalano:

- massimali di garanzia;

- preventivatore per il confronto dei prezzi dell’assicurazione del veicolo;

- attestazione stato del rischio;

- rimorchio di un veicolo.

Con riserva di ritornare sul tema non appena saranno disponibili eventuali chiarimenti applicativi delle nuove norme.

24/01/2024