“milleproroghe” - legge 21 febbraio 2025 n. 15

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”, entrano in vigore le diverse disposizioni introdotte nel passaggio parlamentare.  Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse.

adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive e dei rifugi alpini (articolo 2 comma 6-bis)

Vengono differiti i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di 25 posti letto.

A seguito della proroga, le strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994 (con cui è stata approvata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, dovranno ultimare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 8 (fino ad ora erano 6) delle seguenti prescrizioni:

- resistenza al fuoco delle strutture;

- reazione al fuoco dei materiali;

- compartimentazioni;

- corridoi;

- scale;

- ascensori e montacarichi;

- impianti idrici antincendio;

- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

- locali adibiti a depositi.

Per i rifugi alpini, l’adeguamento alla sezione specifica della regola tecnica dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.

norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (articolo 3 comma 14-sexies)

L’applicabilità delle procedure semplificate relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, si applicano alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025 (anziché entro il 31 dicembre 2024).

riammissione decaduti “rottamazione quater”( articolo 3-bis commi 1 e 2)

Si riapre la rottamazione quater per i contribuenti che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate.

In particolare, con la disposizione si prevede che limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197/2022, i debitori che, alla data del 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla stessa definizione, possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025.

La dichiarazione dovrà essere resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblicherà nel proprio sito internet entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

nuovi termini per l’obbligo assicurativo per danni catastrofali (articolo 13, comma 1)

L’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è prorogato al 31 marzo 2025.

credito di imposta Transizione 5.0 (articolo 13 comma 1-quinquies)

Si interviene sulla disciplina del credito di imposta Transizione 5.0. In particolare, si aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, al fine di chiarire che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

contratti a termine (articolo 14 comma 3)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche (articolo 14 comma 1)

Si interviene sulla disciplina della misura “Incentivi finanziari per le imprese turistiche”, prevista dal PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 4.2), prorogando al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione degli interventi agevolati.

Si ricorda che la misura, gestita da Invitalia e attuata con Avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021, riconosce un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a favore delle imprese turistiche per interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture; imprese turistiche, con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (articolo 14 comma 2)

Si modifica l’articolo 6 comma 2-septies del decreto-legge n. 50/2022, rinviando al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

proroga iscrizione RENTRI (articolo 11 comma 2-bis)

Si prevede la proroga di 60 giorni delle tempistiche relative ai termini di iscrizione al RENTRI per gli operatori che rientrano nel primo scaglione (tra cui, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti e intermediari, consorzi di recupero e riciclaggio, nonché imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti), i cui termini sono scaduti il 13 febbraio 2025.

Tuttavia, perché tale proroga sia effettiva occorrerà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, cui è demandata la definizione dei nuovi termini, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.

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25/02/2025