PROROGA VERSAMENTI IMU

Possibilità per i Comuni di prorogare i termini di pagamento della prima rata IMU ma non per la categoria catastale D i cui introiti vanno allo Stato

Resta valida la data del 16 giugno 2020 come termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU 2020, a meno che i singoli enti locali non abbiano provveduto a prorogarla a causa del covid 19. Tale possibilità è ammessa ma solo per la parte di competenza dell'Imu che va al Comune e non per la quota di spettanza allo Stato per i fabbricati di cat. D.Resta valida la data del 16 giugno 2020 come termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU 2020, a meno che i singoli enti locali non abbiano provveduto a prorogarla a causa del covid 19. Tale possibilità è ammessa ma solo per la parte di competenza dell'Imu che va al Comune e non per la quota di spettanza allo Stato per i fabbricati di cat. D.

La Risoluzione n 5/DF del Dipartimento delle Finanze di ieri 8 giugno 2020 chiarisce alcuni aspetti in merito alla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria spettanza visti i diversi quesiti pervenuti in merito.

Ricordiamo infatti che l’imposta municipale propria comprende una parte di gettito che va direttamente nelle casse del comune ed una parte che va allo Stato relativamente agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con aliquota dello 0,76 per cento (per la quota statale il Comune non avrebbe la potesta' di intervenire)

La possibilità di differimento dei termini del pagamento dell’IMU da parte dell’ente sarebbe possibile secondo gli artt.52 e 6 comma 3 del Dlgs 446/97  che parla della autonomia dei comuni di poter intervenire tramite regolamento.

Il MEF nella risoluzione sottolinea che la potestà di differimento spetta al Consiglio Comunale ed in via residuale alla Giunta con ratifica del Consiglio.

La risoluzione in oggetto è una risposta alla nota del 21 maggio dell’’IFEL - fondazione ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con la quale si diramava una bozza di Delibera Consiliare da utilizzare da parte di quei comuni che avessero voluto prorogare i termini ma non in modo generalizzato e solo per coloro i quali avessero subito disagi a seguito del covid.

Per approfondimento si legga l’articolo “Scadenza IMU ferma al 16 giugno: possibile proroga ma non per tutti”

Il differimento dei termini di pagamento dell’IMU potrebbe derivare dall’applicazione della normativa della imposta municipale contenuti nell’art 1 commi 739-783 della L160/2019.

In particolare,  il comma 777 lett. b)  prevede la possibilità per i comuni in “situazioni particolari” ed il covid rientra in una di queste, di differire i termini di versamento per la quota della imposta di loro spettanza (salvo l’applicazione di sanzioni).

Visti questo comma sarebbe pertanto possibile da parte del Consiglio Comunale qualora ce ne siano i presupposti di intervenire per quelle categorie che hanno mostrato una sofferenza a seguito della emergenza da covid.

Il MEF nella risoluzione in oggetto prospetta infine, visti “i diversi quesiti volti a conoscere se sussista la possibilità per i comuni, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità possa essere esercitata tale facoltà”

la possibilità di lasciare la scadenza del 16 giugno invariata dando però l’opzione di pagare in ritardo entro il 30 settembre senza sanzioni né interessi. Tale possibilità non sarebbe tuttavia estensibile alla quota Imu di competenza statale.

Per sapere cosa fare è bene pertanto consultare il sito del proprio Comune per vedere la soluzione che lo stesso ha adottato.

9/06/2020