Sono pervenute da alcuni operatori richieste di chiarimento in merito alla lotteria degli scontrini, ovvero al relativo adeguamento del registratore di cassa. Il 2 ottobre scorso è infatti scaduto il termine entro il quale gli esercenti dovevano adeguarlo per poter essere in grado di generare il codice bidimensionale sullo scontrino - ovvero un codice scansionabile tramite app - per partecipare alla lotteria.
È stato sollevato da più parti il dubbio circa la perentorietà o meno del termine del 2 ottobre, individuato dal punto 1.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2019 n. 739122, modificato lo scorso gennaio 2023. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche successivamente al 2 ottobre il mancato adeguamento alle nuove specifiche tecniche non influisce sulla corretta memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il mancato adeguamento impedisce, però, la verifica periodica obbligatoria (da eseguire con cadenza biennale a far data dall’attivazione del registratore telematico) cui sono sottoposti tali dispositivi.
Inoltre, se l’adeguamento avviene oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’esercente non potrà fruire del credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta per l’adeguamento. Fino ad un contributo di importo massimo di 50 euro.
È bene precisare anche, alla luce delle richieste di informazioni pervenute, che un esercente che non acquisisce il codice per la lotteria degli scontrini non subisce alcuna sanzione. Infatti, non vi è alcuna obbligatorietà in tal senso. Al contrario, le sanzioni, peraltro ad oggi non definite, scattano solo nel momento in cui un esercente non si adoperi per adeguare il proprio registratore di cassa al concorso a premi della Lotteria degli Scontrini.
Semplificando: tutti gli esercenti sono obbligati ad adeguare il proprio punto cassa, ma nessuno è obbligato ad acquisire dai clienti i codici per la Lotteria.
19/10/2023