Legge mercato e concorrenza – novità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 la legge 30 dicembre 2023 n. 214 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” in vigore già a partire dal 31 dicembre 2023 che contiene alcune disposizioni fortemente volute dalla FIPE.

Tale provvedimento legislativo viene emanato in attuazione dell’art. 47, comma 2 della Legge n. 99/2009 che, come noto, ha previsto l’adozione annuale di una legge volta a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Prima di oggi tale disciplina è stata concretamente attuata solo con la L. n. 124/2017 e lo scorso anno con la L. n. 118/2022 . Una forte spinta verso il rispetto della cadenza annuale vi è stata con l’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Di seguito le principali disposizioni approvate:

Art. 11, comma 8 – Proroga della disciplina di semplificazione in materia di dehors

La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali dehors, pedane, tavoli, sedute di arredo, ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione di bevande e alimenti, fino al 31 dicembre 2024 sarà consentita ai Pubblici Esercizi senza l’obbligo di dotarsi delle autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs n. 42/2004, prevedendo altresì la non applicabilità del limite temporale di 180 giorni per le opere stagionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-bis, del DPR n. 380/2001. Si tratta di una disciplina transitoria. Anche per questa ragione FIPE ha lavorato su più fronti “istituzionali” con gli obiettivi, da un lato, di preservare l’operatività del regime di semplificazione attualmente vigente di cui sopra, e, dall’altro, di porre le basi per una riforma strutturale della normativa per un cambiamento di paradigma – da pura occupazione del suolo pubblico a una vera e propria riprogettazione urbana degli spazi esterni.

Art. 20 – Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore

L’art. 20, in pieno accoglimento delle istanze di FIPE, interviene in modifica dell’art. 180 “Legge sul diritto d’autore”, prevedendo che la concessione delle licenze in materia di diritto d’autore avvenga a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva e che sia un Regolamento dell’AGCOM a definire i criteri per la determinazione della rappresentatività dei predetti organismi. L’intervento normativo mira a risolvere alcune importanti problematiche registratesi negli ultimi anni nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore. In particolare, con il superamento dell’impianto normativo che riservava alla sola SIAE l’esercizio dell’attività di intermediazione si sono moltiplicati gli aggravi burocratici ed economici a carico degli “utilizzatori”. Sono giunte alle imprese richieste di pagamento del diritto d’autore a condizioni commerciali non eque. Ora AGCOM avrà ora l’onere di definire, con proprio regolamento, i criteri per la commisurazione della rappresentatività delle diverse collecting.

Articolo 9, comma 2, ai sensi del quale si prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile;

Articolo 11, commi da 1 a 7, in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, dispone che l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal MIMIT Ministero, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

Articolo 12, comma 2, in ordine al tema delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, prevede che l’impresa presenti in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività;

Articolo 18, attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le funzioni di vigilanza in ordine alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale di cui al Regolamento (UE) 2022/1925 (“Digital Markets Act”).

Articolo 21 in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilisce che le disposizioni modificative e integrative del DPR n. 31/2017 (testo normativo che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) – previste dall’art. 26, comma 13 della L. n. 118/2022 – dovranno essere adottate entro il 27 agosto 2024 (in luogo del termine originariamente previsto e ormai scaduto del 27.02.2023). L’obiettivo della riforma del testo dovrà essere quello di ampliare e precisare le categorie di interventi e le opere di lieve entità non soggette ad autorizzazione o sottoposte a procedura semplificata.

9/01/2024