Applicazione, dichiarazione e esenzione del contributo ambientale Conai (cac) sui vasi in plastica per fiori e piante costituenti imballaggio
Il Consiglio di Amministrazione del Conai, relativamente all’argomento oggetto della circolare, ha fornito le seguenti indicazioni.
Sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori e piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni). Gli stessi vasi sono:
Ø soggetti all’applicazione del CAC se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l’utente finale. In tali casi si applicheranno le regole ordinarie della “prima cessione” e, quindi, dall’ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all’utente finale);
Ø non soggetti all’applicazione del CAC qualora siano impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare, si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice del vaso vuoto dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante e al Conai per conoscenza) una specifica attestazione.
Non sono considerati imballaggi
Ø i vasi in plastica per fiori e piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) oltre 0,8 mm, indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni).
Ø con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,8 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore in quanto non destinati a contenere “merci”.
Per consentire alle aziende di organizzarsi anche da un punto di vista amministrativo, l’applicazione e la dichiarazione del contributo Conai decorrerà dal 1° luglio 2023, con la previsione di sei mesi di tolleranza durante i quali non saranno disposte sanzioni per eventuali errori da rettificare.
Ricollocazione di alcune tipologie di tappi in plastica in fasce contributive più agevolate
Viene prevista una nuova rimodulazione che entrerà in vigore dal 1° luglio 2023.
Nello specifico:
- i tappi in plastica tethered che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL) evitandone la dispersione nell’ambiente, saranno ricollocati in fascia B1.1 (20,00 €/t);
- i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di fascia B1.1 o B1.2, saranno ricollocati in fascia B1 ossia “Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico” (20,00 €/t);
- i tappi in PP (polipropilene, es. tappi delle bottiglie di acqua o di latte), saranno ricollocati in fascia B2.1 “Altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico” (350,00 €/t).
Per eventuali chiarimenti o informazioni può essere contattato il Numero Verde Conai 800337799 o inoltrare le richieste all’indirizzo specifico infocontributo@conai.org.
3/01/2023