La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 4 ottobre 2024, ha stabilito che una normativa nazionale non possa prevedere, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condominio esercitate congiuntamente.Secondo la Corte, l’incompatibilità non può essere presunta in modo generalizzato, ma andrà accertata caso per caso, individuando, in concreto, la sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Di fronte ad una questione così rilevante, FIMAA Italia ha prontamente attivato un ampio dialogo con le istituzioni a tutti i livelli,e condiviso il consenso anche all'interno della Consulta interassociativa, con l’obiettivo di continuare a perorare la causa a livello nazionale.L’obiettivo principale è stato quello di arginare i rischi di una liberalizzazione senza limiti e indiscriminata della nostra professione, che minerebbe la tutela dei consumatori e comprometterebbe la professionalità e l’indipendenza del mediatore immobiliare.L'impegno di FIMAA proseguirà nel vigilare attentamente sugli sviluppi futuri, assicurando che gli interessi della categoria siano rappresentati e tutelati in ogni sede istituzionale, per arrivare soluzioni equilibrate, rispettose tanto del diritto comunitario quanto delle peculiarità del contesto italiano. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE
BEFIMAA
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22/10/2024