Una breve guida per capire quali sono i provvedimenti che interessano le imprese classificate come non energivore e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Da quando è iniziata l’emergenza energetica, con il conseguente aumento dei costi per cittadini e imprese, si sono susseguiti una serie di provvedimenti per cercare di contenere gli impatti sul sistema paese. In questa pagina, che terremo aggiornata a mano a mano che ci saranno cambiamenti sul tema, riportiamo un riepilogo delle agevolazioni in vigore.
CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE NON ENERGIVORE/GASIVORE (Decreto 21 e Decreto 50)
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (per le quali sono previste agevolazioni ad hoc), è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Tale agevolazione è comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Con la legge di conversione è stata comunque introdotta una nuova disposizione che specifica che per la fruizione del credito d'imposta per le imprese non “energivore” (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non “gasivore”, ove l’impresa si rifornisca nei primi due trimestri dell'anno 2022 dallo stesso venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore è tenuto a comunicare, su richiesta dell'impresa, gli incrementi del costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per il calcolo dei crediti spettanti, qualora non ricorra la condizione sopra citata.
E' stabilito, altresì, che i crediti d’imposta siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
La normativa ed in particolare gli aspetti legati al calcolo e all’utilizzo del credito di imposta, sono stati recentemente chiariti da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 13/E del 13.05.2022).
Nello specifico, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, la Circolare precisa che occorre tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione dell'agevolazione il sostenimento di spese per la componente energetica: il credito d'imposta è quindi calcolato sulla base dei consumi effettivi.
Sull’utilizzo, invece, del credito d’imposta, la Circolare precisa che lo stesso:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non può essere chiesto a rimborso;
- non trovano applicazione il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta ed il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro;
- in alternativa alla fruizione diretta, può essere ceduto.
Sulla cedibilità dei crediti d’imposta, la Circolare ricorda che la stessa è disciplinata dagli articoli 9 e 3, comma 3, del D.L. n. 21 del 2022. Detti crediti devono essere utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Viene fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di: banche e intermediari finanziari; società appartenenti a un gruppo bancario; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA
Settore elettrico. In sede di conversione del Decreto 50/2022 (Decreto Aiuti), le disposizioni riferite all’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 di cui al decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, sono confluite nel presente decreto.
L’articolo dispone, in particolare, che l’ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre 2022 (aprile - giugno).
Tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Settore del gas. In sede di conversione del Decreto 50/2022 (Decreto Aiuti), le disposizioni riferite alla “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022” di cui al decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, sono confluite nella Legge di conversione.
Viene disposto che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.
Inoltre, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’articolo dispone che l’ARERA mantenga inalterate, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come ridotte dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, per il secondo trimestre del 2022. Per i clienti finali che consumano fino a 5.000 metri cubi di gas all’anno, è prevista un’ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas (riferite sempre al terzo trimestre 2022), fino a concorrenza dell’importo massimo di 240 milioni di euro.
RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI E FONDO DI GARANZIA PMI
Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, è stato inoltre previsto che le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Per il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, per l’acquisto del gasolio per i veicoli di categoria Euro V o superiore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e comprovato mediante le fatture d'acquisto.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non trovano applicazione i limiti in materia di credito di imposta (€250.000), di compensazione diretta e di rimborso (1 MLD €) previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L’erogazione del contributo, per cui viene stanziata la somma complessiva di 496.945.000 di euro per l’anno 2022, avverrà nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvederà ai relativi adempimenti.
CONTRIBUTO IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI
Con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, si introduce, oltre al credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto merci, anche uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2022 in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione introdotta, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto
9/08/2022