Le nuove norme sull’imposta di registro in vigore dal 1° gennaio 2025 prevedono alcuni punti di forte interesse per i mediatori immobiliari, fra i quali:
- Nuovi limiti alla quantificazione dell’imposta su caparre e acconti previsti dal preliminare: viene espressamente stabilito che l’imposta di registro da pagare su caparre e acconti previsti dal contratto preliminare non può superare quella prevista per il contratto definitivo.
- Base imponibile dell’imposta per la cessione di immobili ad uso abitativo: nell’art. 43 del DPR 131/86 viene introdotto il nuovo co. 4-bis, ove si stabilisce che per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro rispetto agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze si applica la regola eccezionale del “prezzo valore”.
- Imposta di registro proporzionale al 3% sui contratti di cessione di diritti edificatori: i contratti di cessione di diritti edificatori (c.d. cessioni di cubatura) vengono espressamente inclusi tra gli atti ai quali si applica l’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
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9/01/2025