Bonus edilizio del 110% convertito in legge con numerose modifiche
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, oltre ad essere stata ampliata la platea dei beneficiari del superbonus al 110%, in quanto sembrano essere ricompresi anche le ASD e SSD, le ONLUS e le ODV, è stato previsto che dalla detrazione, in ogni caso, sono escluse le unità abitative ricomprese tra i fabbricati di lusso (A/1, A/8, A/9). Dalla lettura della norma, come era auspicato, si conferma la possibilità di fruizione dell’agevolazione anche sulle abitazioni non di residenza. Infatti, la norma estende l’agevolazione fino a due unità immobiliare abitative per soggetto, potendosi cumulare quella riferita ad interventi sulle parti comuni condominiali.
Tra le spese agevolabili, è stata inserita la demolizione e ricostruzione dell’edificio, oltre ad essere state ampliate le fattispecie ammesse alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Novità che merita attenzione, è la cessione del credito/sconto in fattura. La possibilità della cessione del credito risulta estesa a tutti i bonus edili per le spese sostenute nel 2020 e 2021, ed è applicabile anche ai singoli stati avanzamento lavori, che non possono essere più di due e per un importo minimo del 30% se riferiti a interventi detraibili al 110%.
Per il bonus 110% è sempre dovuta l’asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, mentre il visto di conformità, al contrario, è richiesto solo in caso opzione per la cessione del credito/sconto in fattura. Per quanto riguarda l’asseverazione del tecnico abilitato, recentemente il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le linee guida per l’apposizione.
Infatti, ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto. In capo alle asseverazioni rilasciate, verranno fatti i controlli a campione sulla regolarità, e saranno svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo.
In capo ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
I tecnici abilitati sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
27/08/2020