Home Restaurant – Sentenza n. 492/2024 Tribunale di Pisa

il Tribunale di Pisa ha confermato che i profili caratterizzanti gli Home Restaurant sono tipici dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente applicabilità dei medesimi obblighi normativi e, nella fattispecie, la SCIA per l’avvio dell’attività.

l’autorità giudicante riconosce un rapporto di genus a species: sebbene l’attività di Home Restaurant presenti difformità quantitative (offerta saltuaria, rivolta a un minor numero di persone) rispetto al genus ristorazione, i profili caratterizzanti della prima (offerta al pubblico, pagamento di un corrispettivo, ecc.) sono tipici dell’attività di somministrazione e, quindi, sono idonei a consentirne l’assimilazione dal punto di vista normativo.

Nel caso di specie, in particolare, l’attività era stata ampiamente pubblicizzata sui social network e l’offerta, così come l’accesso al servizio, erano rivolti a un pubblico indistinto, esattamente come un pubblico esercizio. In sintesi, considerato che la normativa (regionale e nazionale) qualifica la somministrazione come vendita per il consumo sul posto “che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico” (art. 1, Legge n. 287/1991) essa è idonea a includere anche l’esercizio di Home Restaurant.

Giova ricordare che anche il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul tema in argomento (Sent. n. 02437/2023) affermando espressamente che l’attività di Home Restaurant – nel caso di specie consistente nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all’interno di un immobile privato e svolto nell’interesse dei soci di un’azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali – rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 1 della Legge n. 287/1991.

15/04/2024