Premessa
In riferimento alla normativa vigente, si forniscono chiarimenti relativi alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche in luoghi pubblici, con particolare riguardo al commercio su aree pubbliche e agli orari stabiliti dalla legge.
1. Normativa di riferimento
L’art. 87 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) vieta esplicitamente la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Tuttavia, l’art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS chiarisce che non si considera vendita ambulante quella effettuata in recipienti chiusi con quantità minima di 0,200 litri per superalcolici e 0,33 litri per le altre bevande.
Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, il commercio su aree pubbliche include sia la vendita al dettaglio che la somministrazione di bevande, purché svolte su aree pubbliche, demaniali o private, previa autorizzazione comunale. Il divieto di vendita ambulante riguarda in particolare le bevande alcoliche, anche in forma itinerante.
2. Commercio su aree pubbliche con concessione
Per le strutture con concessione decennale, si precisa che:
- La somministrazione e vendita per consumo sul posto di bevande alcoliche è sempre vietata.
- La vendita per asporto di bevande alcoliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a 0,33 litri è vietata.
- La vendita per asporto in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a 0,33 litri è ammessa.
In mancanza di sanzioni specifiche, si applica l’art. 17 del TULPS, con sanzione amministrativa di competenza del Prefetto.
3. Restrizioni orarie per la somministrazione di alcolici
L’art. 23 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, ha introdotto ulteriori restrizioni riguardanti la somministrazione e vendita di alcolici dalle ore 24 alle ore 7. La somministrazione è consentita esclusivamente agli esercizi con licenza ai sensi dell’art. 86 TULPS, mentre la vendita e somministrazione su spazi pubblici non pertinenti agli esercizi autorizzati è vietata, con sanzioni amministrative che variano da €2.000 a €12.000, e da €5.000 a €30.000 per le violazioni tramite distributori automatici.
Per le violazioni è prevista anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Sono esenti dal divieto la somministrazione e la vendita autorizzata in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni straordinarie.
4. Interpretazioni normative
Si evidenzia che la “licenza di cui all’art. 86 TULPS” è stata sostituita dall’autorizzazione di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successivamente dalla normativa regionale, pertanto la norma va interpretata nel senso che la vendita e la somministrazione di alcolici è consentita solo agli esercizi muniti del titolo abilitativo comunale.
5. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
In chiusura, si ricorda che la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, conferma che l’art. 23 non ha apportato modifiche sostanziali al quadro normativo precedente, ribadendo il divieto di vendita e somministrazione di alcolici fuori dagli esercizi autorizzati.
Conclusione
Si invitano tutti gli operatori del settore a rispettare rigorosamente le disposizioni di cui sopra, in particolare riguardo alle modalità di vendita e agli orari di somministrazione di bevande alcoliche, al fine di evitare le sanzioni previste dalla legge.
22/10/2024