FIGISC - DOPO LA SENTENZA TAR: CHE FARE DEL CARTELLO?

CIRCOLARE ESPLICATIVA SUGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DEL TAR

INDICAZIONI FIGISC ANISA – FEGICA

La recente decisione del TAR del Lazio, che ha dichiarato illegittimo il decreto relativo al Cartello del Prezzo Medio, ha ovviamente prodotto una profonda soddisfazione per la vittoria politico-sindacale, ma può anche generare incertezza tra i gestori di carburanti.
Le Federazioni Fegica, Figisc ed Anisa hanno deciso, unitariamente e dopo aver consultato i Legali per l’opportuno supporto giuridico, di indicare, da subito, i comportamenti adeguati che i Gestori devono assumere qui di seguito riassunti.

1. Posto che il Tar ha annullato il Decreto Ministeriale ma ovviamente non la Legge che ha istituito il Cartello del Prezzo Medio (Regionale per gli impianti di viabilità ordinaria, Nazionale per le Autostrade) il Gestore deve mantenere il cartello stesso (che in realtà è stato installato dal titolare dell’impianto e pertanto non potrebbe essere rimosso a libera scelta del Gestore stesso ) ma tale cartello DEVE ESSERE PRIVO DI QUALSIASI CIFRA, cioè VUOTO.

2. E ciò in quanto il Decreto annullato prevedeva un aggiornamento quotidiano e la decorrenza di tale obbligo dal 1° agosto 2023. Obblighi pertanto che sono attualmente decaduti in fatto e in diritto. Cosi come sono decadute le relative sanzioni legate al mancato aggiornamento. Nessuna autorità di vigilanza quindi potrebbe in questi giorni elevare i relativi verbali in merito.

Il Ministero competente ha dichiarato che provvederà immediatamente a proporre il ricorso contro tale sentenza del Tar, presso il Consiglio di Stato, in sede di appello. Va precisato  che il Consiglio di Stato tuttavia potrebbe assumere una decisione in merito (sospensiva della Sentenza del Tar, fissazione della udienza) in un periodo abbastanza lungo, il che lascerebbe al momento un vuoto normativo. Inoltre, un eventuale nuovo decreto emanato dal governo sarebbe al momento impraticabile e soggetto a immediato blocco, dato l’appello pendente.

Precisiamo comunque  che rimangono in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all’Osservatorio del MIMIT e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali.

14/11/2023