Turismo - Fondo Emergenza To / Adv DM 403 DEL 12/08/2020 Disposizioni applicative per il riparto per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e to

È disponibile sul sito del Mibact il testo del DM 403 in cui sono indicate le disposizioni in base alle quali verranno ripartite le risorse destinate alle agenzie di Viaggio/TO.

Le disposizioni si riferiscono al riparto del fondo istituito dell’articolo 182,comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, con una prima dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020; gli stessi criteri saranno poi utilizzati anche per distribuire gli oltre 200 milioni di euro previsti dal decreto agosto per il sostegno diretto di questi operatori.

  • I requisiti richiesti (art. 2):

Potranno presentare la domanda le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno i seguenti requisiti :

1. aziende iscritte in CCIAA con codici ATECO 79.11 e 79.12;

2. essere imprese attive;

3. non avere procedure concorsuali in corso;

4. avere sede legale in Italia;

5. essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;

6. non essere destinatari di sanzioni interdittive;

7. essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi; (durc positivo)

8. assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

  • Presentazione delle domande ed assegnazione delle risorse (art. 3 comma 1)

La direzione generale del Turismo pubblicherà sul proprio sito entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo.

La domanda si dovrà presentare in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nell’avviso medesimo.

Nella domanda i soggetti interessati dovranno riportare con il metodo dell’autocertificazione :

    1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
    2. la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
    3. i ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
    4. l’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (il contributo, infatti, integra quanto eventualmente già percepito con il contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro previsto dal DL Rilancio).

L’art. 4 del DM stabilisce che, qualora i dati dichiarati dall’azienda non siano veritieri, il contributo verrà revocato con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge

  • Calcolo del contributo (art. 3 comma 3):

Il metodo di calcolo sarà lo stesso già utilizzato per l’accesso al “Contributo a fondo perduto” , infatti viene determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019 con le stesse percentuali utilizzate per il calcolo del contributo a fondo perduto:

- 20% per le realtà con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

- 15% per le realtà con ricavi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

- 10% per le realtà con ricavi tra 1.000.000 di euro e 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

- 5% per realtà con ricavi superiori ai 50.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

Attenzione: al comma 5 viene indicato che “𝑄𝑢𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡.182, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 1, 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜-𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑛. 34 𝑑𝑒𝑙 2020, 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖.”

Il DM, infatti prevede che l’erogazione dei contributi è disposta entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, quindi gli importi potrebbero essere diversi dal calcolo matematico derivante dal rapporto tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019.

Non appena verrà pubblicato l’avviso della Direzione Generale Turismo con l’indicazione delle modalità e dei tempi per le domande sarà nostra cura trasmetterlo tempestivamente.

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale Fiavet

LINK per il DM 403, 12 agosto 2020: https://www.beniculturali.it/comunicati/decreti-del-ministro

1/09/2020