Si trasmette il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con relativi allegati, firmato in data odierna, 13 ottobre 2020, e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Le disposizioni producono effetti dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020. Restano salvi i diversi termini espressamente previsti dal decreto.
Il provvedimento, salvo quanto di seguito specificato, conferma sostanzialmente le misure precauzionali già in vigore, previste dal DPCM del 7 agosto 2020, come prorogate dal DPCM del 7 settembre 2020 e, da ultimo, dal decreto legge 7 ottobre 2020, n.125.
In merito alle modifiche introdotte si segnala, per quanto di interesse del Sistema, quanto segue.
1) Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Si conferma l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie come introdotto dal citato decreto legge n.125/2020 e con le medesime eccezioni, con indicazione “fortemente raccomandata” di usare i medesimi dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale. Viene confermato che il numero massimo di spettatori non può comunque superare i 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto ed i 200 per le manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Si specifica, altresì, che le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazioni delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Sono fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni purché nei limiti del 15% della capienza (lett. e).
Lo svolgimento degli sport di contatto, che saranno individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport, è consentito alle società professionistiche ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale. Il divieto decorrerà dalla data di pubblicazione sulla GU del provvedimento del Ministro dello sport sopra richiamato (lett. g).
Gli atleti che devono partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano e provenienti da paesi per i quali è vietato l’ingresso in Italia o per i quali è prevista la quarantena, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute che non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia (lett. h).
Per gli spettacoli al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri spazi anche all’aperto o al chiuso confermati i limiti di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, con possibilità per le regioni, d’intesa con il Ministro della salute, di stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazioni delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate, dalle regioni e dalle province autonome (lett. m).
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Confermata la possibilità di svolgere le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione dei protocolli validati dal CTS e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro (lett. n).
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (lett. s).
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e fino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e, comunque, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente (lett. ee).
2) Limitazioni degli spostamenti da e per l’estero, obblighi di dichiarazione, sorveglianza sanitaria, tamponi, obblighi di vettori e armatori (artt. 4-7)
Confermata, con lievi modifiche, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, come risultante dalle modifiche da ultimo introdotte dal DPCM 7 settembre e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 21 settembre e del 7 ottobre scorsi, con particolare riferimento agli obblighi di tampone per le persone in ingresso in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito.
Con riferimento al divieto d’ingresso in Italia per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi più a rischio dell’elenco F dell’allegato 20[1], si prevede che lo stesso non si applichi, oltre che ai cittadini dell’Unione Europea, dei Paesi Schengen, del Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano e loro familiari, neanche ai cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia e loro familiari. Per tali soggetti, si prevede, però, l’obbligo di presentare un’attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia a tampone, risultato negativo.
Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato in Romania.
3) Disposizioni in materia di navi da crociera (art 8)
Sostanzialmente confermata la disciplina delle attività delle navi da Crociera, al netto dell’esplicita previsione degli obblighi di tampone (attestazione o effettuazione) per i passeggeri che abbiano transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti l’imbarco in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito, nonché del divieto di scalo per le navi in tali Paesi.
4) Trasporto pubblico di linea (art 9)
Confermata la disciplina delle attività del Trasporto Pubblico di Linea, con i richiami al Protocollo condiviso per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica e alla linee guida in materia di trasporto pubblico (allegato 15) e loro successive modificazioni.
5) Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Allegato 9)
Elemento ulteriore di novità si riscontra nell’Allegato 9 del decreto ove vengono riportate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nella versione approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020.
Modifiche significative sono state introdotte, in particolare, nella scheda relativa alla formazione professionale e in quella sul noleggio veicoli e altre attrezzature.
Sul tema della formazione professionale si segnala l’eliminazione del paragrafo riguardante i soggetti minori (età 14-17) per i quali la modulazione delle attività deve avvenire in ogni contesto specifico avendo rispetto delle norme di distanziamento e mantenimento della distanza interpersonale.
Per gli spazi dedicati alle attività viene ribadito il principio del mantenimento della distanza di almeno 1 metro e della possibile riduzione della stessa solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate o, nuova aggiunta, indossando la mascherina.
Le altre innovazioni introdotte riguardano gli Istituti e gli Organismi formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale:
- come nelle scuole secondarie statali, la mascherina potrà essere rimossa se vi è il distanziamento di 1 metro, assenza di situazioni di aerosolizzazione (canto), bassa circolazione virale, come definita dalla autorità sanitaria;
- nel caso di impossibilità di mantenimento della distanza e nelle situazioni di movimento la mascherina dovrà essere indossata;
- viene prevista per il docente la possibilità di ricorrere ad una visiera trasparente;
- la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Le prescrizioni di cui sopra vengono estese anche ai soggetti adulti che frequentino i corsi di formazione professionale superiore (ITS, Ifts, formazione permanente e continua).
Tutti gli altri paragrafi sono rimasti invariati.
Le modifiche introdotte alla scheda dedicata alle attività di noleggio di veicoli ed altre attrezzature cambiano una indicazione in materia di servizi di bike e car sharing, prevedendo che, per tali attività, debba essere sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti, e trattano, per la prima volta, nello specifico, le attività di noleggio delle unità da diporto, rinviando, per esse, all'applicazione per analogia delle disposizioni previste per i servizi non di linea di navigazione passeggeri, dalle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico (Allegato 15 DPCM).
Allegati :
Allegati al DPCM 13 ottobre 2020
13/10/2020