Dal 1° gennaio 2025 tutti i soci amministratori di società di personee gli amministratori di società di capitali, inclusi i liquidatori, hanno l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
La nuova disposizione (art. 1, co. 860, legge 30/12/2024, n. 207), si applica:
- i) agli atti costitutivi di società, di capitali, persone, cooperative e consortili p.a. e a r.l.;
- ii) agli atti di trasformazione e modifica di patti sociali, di nomina di amministratori e variazione di cariche e poteri degli amministratori, di apertura della liquidazione e variazione del liquidatore, relativi a società già iscritte nel Registro delle imprese;
- iii) alle domande di iscrizione e/o variazione di cui sopra, presentate al Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio 2025.
Le domande di iscrizione di cui ai punti precedenti, che risultino prive del domicilio digitale degli amministratori (o liquidatori) saranno sospese, con assegnazione di dieci giorni di tempo per la regolarizzazione, per evitare il loro rigetto.
Nonostante sia preferibile e consigliato che l’amministratore abbia un proprio domicilio digitale personale ed univoco, al momento è consentita l’indicazione del domicilio digitale della stessa società amministrata.
Gli amministratori (o liquidatori) delle società di persone e di capitali già iscritte nel Registro delle imprese al 1° gennaio 2025 non hanno l’obbligo di comunicare il domicilio digitale, l’adempimento diviene obbligatorio soltanto al verificarsi di una delle ipotesi di cui al punto ii).
Ulteriori o diverse indicazioni saranno rese note una volta che il MIMIT e l'UnionCamere nazionale avranno ufficializzato la loro posizione sulla materia.
I nostri uffici sono, come di consueto, a disposizione.
14/01/2025