Produzione biologica e etichettatura prodotti biologici- D.Lgs 148 del 2023 - Adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) n. 2018/848

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana, Serie Generale n. 254 del 30.10.2023, è stato pubblicato il Decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione biologica e l’etichettatura di prodotti biologici.

Il provvedimento in oggetto, di attuazione alla delega conferita al Governo dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022, entrerà in vigore il prossimo 14 novembre.

Il testo in esame disciplina il sistema di controlli, di certificazione, di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce, altresì, le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio (art. 1).

L’organizzazione dei controlli e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell’art. 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 viene attribuita al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), che delega i controlli ufficiali ad organismi di controllo da esso stesso autorizzati.

In particolare, per le importazioni di prodotti biologici, nel territorio dell’Unione europea (articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306), il provvedimento richiede una serie di verifiche documentali, nonché controlli di identità, controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri e per l’immissione in libera pratica, nonché la conformità delle partite biologiche e validazione dei certificati nel sistema TRACES (TRAde Control and Export System) (articolo 3).

L’autorizzazione degli organismi di controllo può essere richiesta dagli enti accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065, presentando istanza al MASAF, che verifica la completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione, viene rilasciato dal MASAF, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ha una durata quinquennale non trasferibile e rinnovabile (articolo 5).

Il dettato normativo in esame prevede, inoltre, i casi in cui l’autorizzazione può essere sospesa o revocata. La sospensione può essere disposta, anche, con esclusivo riferimento a talune attività di controllo (c.d. sospensione parziale), per un periodo minimo di 3 mesi fino a un massimo di 12 mesi.

L’organismo a cui è stata revocata l'autorizzazione ha l’obbligo di informare gli operatori entro cinque giorni dalla notifica e di conseguenza non può presentare una nuova richiesta di autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni (articolo 6).

Di seguito riportiamo alcune delle attività, che il provvedimento in commento, attribuisce agli organismi di controllo, quali ad esempio (articolo 7) :

- il rilascio del certificato entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di

inizio della propria attività di produzione biologica;

- la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso

l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica;

- la fissazione e la pubblicazione dei criteri di determinazione delle tariffe da

applicare agli operatori e delle spese per la gestione dei ricorsi;

- effettuazione della verifica di non conformità.

Vengono, anche, stabilite le condizioni di non conformità dovute al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa UE e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica, distinguendole in non conformità di scarsa entità, gravi e critiche. In particolare, la disposizione prevede che le caratteristiche biologiche o in conversione, del prodotto biologico, sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo. La definizione delle misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzate nell’agricoltura biologica viene rimessa all’emanazione di un decreto del MASAF, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (cioè il 14 novembre 2024 - articolo 8).

L’articolo 9 del decreto legislativo in esame, prevede che, in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, l’organismo di controllo debba adottare una serie di misure tra cui: il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti; inoltre con decreto ministeriale verrà predisposto un elenco di misure che gli organismi di controllo dovranno applicare agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità.

Il MASAF, con apposito decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dovrà individuare un laboratorio di riferimento a livello nazionale e, nello stesso decreto, definire i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali richiesti per il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici (articolo 11)

Nel caso in cui, a seguito di prove analitiche, dovesse essere rilevata la presenza di sostanze non ammesse, l’operatore ha diritto a far effettuare una controperizia sui risultati del controllo di laboratorio (art. 35, par. 1, del Reg. (UE) 2017/625). L’operatore, in tal caso, è tenuto a comunicare all’organismo di controllo, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi, che procederà con la controperizia. L’operatore può quindi far eseguire una nuova analisi, presso un laboratorio accreditato di propria fiducia, sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento.

L’articolo 16 del D.lgs. 148/2023 stabilisce che l’operatore che notifica l’attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 17 dello stesso provvedimento è tenuto ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità produttive e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.

L’articolo 17 del provvedimento, prevede che la prima notifica dell’avvio di una attività di produzione biologica e il conseguente ingresso nel sistema di controllo è soggetta all’imposta di bollo. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione verranno pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il procedimento amministrativo relativo alla notifica verrà gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione A del p0rovvedimeto in esame.

L’articolo 18 del decreto legislativo disciplina, inoltre, il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato da parte dell’organismo di controllo che è tenuto a rilasciare, entro novanta giorni, il certificato di cui all’art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all’allegato V del D.lgs. 148/2023 ed utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV, Sezione A, del decreto. Il certificato ha un periodo di validità di 36 mesi dalla data di rilascio e viene aggiornato o rinnovato ad ogni esito positivo di verifica di conformità alla normativa UE e alle normative nazionali e regionali.

L’elenco aggiornato degli operatori notificati e certificati viene pubblicato dal MASAF sul SIAN (art. 19).

Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, nel rispetto della normativa UE e nazionale e delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al D.lgs. 5 agosto 2022, n. 1343, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 148/2023, il MASAF è tenuto ad istituire una banca dati pubblica con accesso riservato. Con tale decreto, dovranno essere individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate a utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. Viene, inoltre, prevista l’istituzione di una infrastruttura digitale pubblica, con apposito decreto del medesimo Ministro che ne disciplini, altresì, le modalità di funzionamento, gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo; nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura (articolo 21).

L’articolo 22 individua alcune sanzioni a carico degli organismi di controllo, che sono:

- comprese da 8.000 euro a 24.000 euro per le fattispecie relative alla violazione

dei principi di trasparenza e imparzialità;

- comprese da 3.000 euro a 9.000 euro per le fattispecie inerenti sostanzialmente a

difetti di comunicazione;

- individuate in un unica sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro nel caso in cui

l’organismo di controllo impedisca l'accesso agli uffici o ometta le informazioni.

Si rileva, infine, che gli artt. da 23 a 25 del D.lgs. in commento individuano sanzioni a carico degli operatori o di altri soggetti per inosservanze della normativa UE o delle normative nazionali e regionali sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici, specificando in tutti i casi la fattispecie penale.

In particolare, l’articolo 23, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria:

- Non inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro per chiunque utilizza,

senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o

sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale,

nell’informazione ai consumatori, anche tramite internet o sui documenti di

accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il

consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni

del Reg. (UE) 2018/848, senza essere assoggettato al sistema di controllo;

- Fino al 3% del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente

all’accertamento della violazione con la sanzione non inferiore a 3.000 euro, né

superiore a 100.000 euro, per gli operatori che si avvalgono delle esenzioni

dall’obbligo di notifica previste dalla normativa europea senza averne diritto;

- Fino al 4% del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente

all’accertamento della violazione, con sanzione non può essere inferiore a 4.000

euro, né superiore a 100.000 euro, per chiunque faccia un utilizzo improprio del

marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge n. 23 del 2022, tale da

indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del

prodotto stesso. (L'articolo 6 della citata legge n. 23 del 2022 ha, infatti, istituito

il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima

italiana).

In merito all’uso indebito o non corretto di indicazioni riferimenti al metodo di produzione biologico

da parte di soggetti sono, invece, previste le seguenti sanzioni:

- Da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per l’operatore che

utilizza in maniera non conforme termini relativi alla produzione biologica

nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti

commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione; nonché logo di

produzione biologica dell’Unione europea nell’etichettatura, nella pubblicità e nella

presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione. Per l’operatore

che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi

trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall’art. 30, par. 5 e 6, del

Reg. (UE) 2018/848.

- Da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro per l’operatore che

etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti

ottenuti nel periodo di conversione. Tale sanzione non si applica in caso di

materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine

vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le

condizioni di cui all’art. 10, par. 4, secondo comma, lettere a) e b), del Reg. (UE)

2018/848. La stessa sanzione è prevista, anche per l’operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all’articolo 32 del Reg. (UE) 2018/848.

- Da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per l’operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell’organismo di controllo al quale è assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; anche nel caso di alimenti preimballati che non riportano sull’imballaggio il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

L’articolo 25 elenca, infine, una serie di ulteriori fattispecie illecite fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l’uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità. Per tutte le fattispecie in esame è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo, da graduare a seconda della maggiore o minore gravità dell’illecito, è compreso tra il 2 e il 5 per cento del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso, la sanzione minima applicabile rientra in un intervallo tra 2.000 euro e 6.000 euro, mentre la massima è fissata a 100.000 euro. Viene, anche, prevista una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per gli operatori che non consentano o impediscano l’attività degli organismi di controllo.

L’irrogazione delle sanzioni è sempre eseguita dal Masaf e quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa (raccomandazione 2003/361/CE) la sanzione amministrativa viene ridotta fino a un terzo.

Il decreto legislativo è integrato con IV allegati che disciplinano alcuni profili operativi relativi a criteri ed a procedure di controllo per il biologico.

Da ultimo si segnala che il provvedimento in oggetto prevede l’espressa l’abrogazione del D.lgs. 23 febbraio 2018, n. 205, concernente l’armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, e del comma 4-bis dell’articolo quarantatré del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 766, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per la produzione con metodo biologico su terreni di origine vulcanica.

9/11/2023