Divieti circolazione mezzi pesanti anno 2025 e Tachigrafi intelligenti di seconda generazione e obbligo registrazioni attività 56 giorni precedenti

DIVIETI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI ANNO 2025

E’ stato diffuso (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore) il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che stabilisce le direttive ed il calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane, per i veicoli con peso totale a terra superiore alle 7,5 tonnellate.

Come noto, particolari agevolazioni vengono riconosciute ai veicoli provenienti/diretti da/verso l’Estero (art.3), ai veicoli da/verso la Sardegna (art.4), ai veicoli da/verso la Sicilia (art.5), nonché a quelli impiegati nei trasporti intermodali (art.6).

L’art.7 indica, poi, le categorie di veicoli esentati dal divieto. A questo riguardo, si segnala che il comma 4, lettera c) estende a 80 km la distanza massima percorribile in esclusione dal divieto, per rientrare alla sede aziendale o alla residenza del conducente.

Gli artt. 9-11 disciplinano, invece, la circolazione a mezzo di deroga prefettizia, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza.

Specifiche disposizioni per il trasporto di merci pericolose vengono, infine, riportate dall’art. 12 del decreto.

clicca qui per scaricare il decreto 314 del 12/12/2024

Tachigrafi intelligenti di seconda generazione e obbligo registrazioni attività 56 giorni precedenti

A partire dal prossimo 31 dicembre entrano in vigore nuovi adempimenti

Per effetto delle modifiche introdotte dal regolamento UE 2020/1054, entro il prossimo 31 dicembre le imprese che eseguono trasporti internazionali con veicoli dotati di tachigrafi analogici o digitali di prima generazione (installati sui veicoli immatricolati prima del 15 giugno 2019), li dovranno sostituire (retrofit) con la seconda versione del tachigrafo intelligente (SMT2), entrato in vigore il 21 agosto 2023.

Ad effettuare tale sostituzione saranno, poi, successivamente tenuti entro il 18 agosto 2025, i veicoli (immatricolati dal 15 giugno 2019 al 21 agosto 2023) con installata la prima versione del tachigrafo intelligente, sempre se utilizzati in trasporti internazionali.

Infine entro la medesima scadenza del 18 agosto 2025, dovranno procedere con il retrofit del tachigrafo della seconda generazione (SMT2), i mezzi che hanno approfittato della facoltà concessa di montare il tachigrafo intelligente di prima generazione anche sui veicoli immatricolati dopo la scadenza del 21 agosto 2023 (fino alla fine dell’anno), anche se impegnati esclusivamente in traffici nazionali.

A partire dal prossimo 31 dicembre, inoltre, per effetto delle modifiche apportate all’art. 36 del Regolamento UE 165/2014, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale dovranno poter esibire, all’atto del controllo su strada, le registrazioni delle proprie attività (guida, riposo etc) relative al giorno corrente e ai precedenti 56 giorni. Con riferimento ai tachigrafi digitali, è emerso che soltanto le carte tachigrafiche rilasciate a partire dal 21 luglio 2023 (gen2v02, recanti il codice E 3 1004) hanno memoria sufficiente per registrare, senza problemi, le attività dei 56 giorni precedenti.

Le carte rilasciate, invece, prima di tale data (gen2v1, recanti il codice E 3 1003) non sempre possono garantire tale funzionalità a causa della frequenza di altre attività registrate quali l’attraversamento di frontiere, o il carico/scarico di merci, che possono esaurire la memoria disponibile. Pertanto, in tali circostanze per superare gli eventuali limiti di diponibilità di memoria, le imprese potranno alternativamente:

 Continuare ad utilizzare la carta fino a scadenza, portando a bordo del veicolo la

stampa delle attività dei giorni eccedenti la memoria della carta;

 Richiedere alla Camera di Commercio il rilascio di una nuova carta tachigrafica, con

la modalità “rinnovo per modifica dati”, in sostituzione della carta posseduta.

18/12/2024