Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in materia di distacco e di controlli sull’organizzazione del lavoro delle imprese di autotrasporto
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo u.s. il decreto legislativo n. 27/2023 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, che modifica la direttiva 2006/22/CE sulle relative modalità di applicazione e controllo e dà seguito al regolamento (UE) n. 1024/2012 («regolamento IMI» relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno).
Si evidenzia quanto segue:
L’art. 1 del decreto in commento modifica il decreto legislativo 136 del 17 luglio 2016 che ha attuato la normativa europea di carattere generale sul distacco transnazionale dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi.
L’art. 2 interviene sul decreto legislativo 144 del 4 agosto 2008 in materia di disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada, modificando il campo di attuazione del medesimo decreto legislativo, integrandolo con le disposizioni previste dalla direttiva 2006/22 sulle norme minime per l’applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 1, queste vengono modificate per recepire la disciplina dettata dalla direttiva 2020/1057 (distacco dei conducenti su strada) che estende il campo di applicazione della normativa sul distacco anche agli autisti di imprese di autotrasporto stabilite all’estero che eseguono trasporti in Italia.
Tra le modifiche introdotte, viene inserito nel citato D.lgs. 136/2016 il Capo III-bis recante “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”, che si applica ai conducenti di imprese estere di autotrasporto, che eseguono in Italia trasporti internazionali assoggettati alla direttiva.
Gli articoli da 12-bis a 12-octies (che compongono il richiamato Capo III-bis) recepiscono, di fatto, le disposizioni sul distacco transnazionale della direttiva 2020/1057, rendendole formalmente operative anche per le imprese di autotrasporto stabilite oltre frontiera che eseguono operazioni di trasporto in Italia.
L’articolo 2 del decreto in commento introduce delle modifiche al D.lgs. 144/2008 riguardante le imprese nazionali, per disciplinare i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale e di organizzazione del lavoro nel settore dei trasporti su strada (orario di lavoro, tempi di guida e di riposo). Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo saranno rese operative da prossimi decreti ministeriali.
In particolare, le modifiche introdotte al citato D.lgs. 144/2008 riguardano le modalità di controllo su strada e nei locali delle imprese (nuovi artt. 3, 6 e 7), prevedendo un numero di controlli su strada e nei locali non inferiori al 3% dei giorni di lavoro dei conducenti dei veicoli. Tali attività di controllo, che spettano alla Polizia Stradale e all’Ispettorato del lavoro saranno pianificate e coordinate conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall’Organismo di coordinamento, sentito il tavolo tecnico permanente.
Con particolare riferimento ai controlli su strada, questi saranno limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo, rimandando a controlli presso i locali aziendali per ulteriori approfondimenti.
In merito ai controlli nei locali dell’impresa, il nuovo testo stabilisce che i controlli si effettueranno a seguito dell’accertamento su strada di gravi infrazioni ai regolamenti n. 561/2006 o n. 165/2014, nonché' in base allo specifico fattore di rischio che il Sistema nazionale di classificazione del rischio, introdotto dal nuovo art. 11 del D.Lgs, attribuirà all'impresa. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese saranno rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto (attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi), alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
Infine, si prevede che le imprese responsabili dei conducenti conservino per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
Il decreto legislativo in commento interviene anche sulle modalità di registrazione delle attività dei conducenti (art. 9), prevedendo che la registrazione dei periodi di altre mansioni (art. 4, lettera e) del regolamento 561/2006), nonché quella dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, avvengano secondo modalità stabilite dagli atti di esecuzione della Commissione europea. L’inosservanza di queste modalità comporta, per il conducente, una sanzione pecuniaria da 150 € a 600 €,. Alla medesima sanzione è soggetta l’impresa che non conserva le registrazioni con le modalità definite dai richiamati atti. Si evidenzia che si è in attesa che la Commissione definisca i citati atti, per cui, nelle more, la registrazione dell’assenza per malattia, ferie annuali o la guida di altro veicolo escluso dall’applicazione del regolamento 561/2006, deve essere documentata dal conducente attraverso il Modulo attestazione attività in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE (come modificata dalla decisione del 14.12.2009)
Infine, l’articolo intende agevolare lo scambio di informazioni tra gli organismi intracomunitari designati (nuovo art. 2 D.Lgs 144/2008), così come richiesto dal sistema IMI (regolamento 1024/2014), per una maggiore cooperazione ed efficacia nel coordinamento delle autorità competenti dei diversi Stati membri. In funzione di ciò, il ruolo di Organismo di coordinamento intracomunitario viene svolto dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5/04/2023