Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore

Di seguito si illustrano le principali disposizioni contenute nella Legge 14 luglio 2023, n. 93 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023 e che entrerà in vigore l’8 agosto 2023.

Provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (Art. 2).

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite e comunicati dall’Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento.
I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, agendo come indicato al periodo precedente o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
Su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale (art. 3)

L’articolo in esame modifica gli articoli 171-ter e 174-ter della legge n.633 del 1941 e 131-bis del codice penale.
In particolare, il primo comma inserisce la lettera h-bis al comma 1 dell’articolo 171-ter, prevedendo che venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, se il fatto viene commesso ad uso non personale, chiunque, per fini lucrativi, abusivamente:

  • Esegua la fissazione su un supporto digitale, audio, video, audio-video, integrale o parziale, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale;
  • Effettui la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione eseguita abusivamente.

Il secondo comma, invece, aggiunge al terzo comma dell’art.131-bis “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” il numero 4-bis, stabilendo che non rientra nella particolare tenuità del fatto l’offesa apportata dai delitti disciplinati dal titolo III, capo III, sezione II della legge n.633 del 1941, eccetto i delitti previsti dall’art.171.
Infine, il comma 3 introduce le seguenti modifiche all’art.174-ter:

  • La previsione, al comma 1, di una nuova condotta costituente l’illecito disciplinato dall’articolo modificato, ovvero viene punito anche chiunque metta a disposizione in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquisti o noleggi supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche;
  • L’inserimento, al secondo comma, nell’ambito della fattispecie soggetta ad un aumento della pena, dell'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al primo comma. Elevando, inoltre, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1.032 a 5.000 euro.

Sanzioni amministrative per inottemperanza agli obblighi prescritti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Art. 5).

In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all’articolo 2, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Piattaforma tecnologica unica per i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione (Art. 6).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet , dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quando previsto dall’articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.
La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).

3/08/2023