Decreto legge “Bollette”

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124, la Legge n. 56/2023 di conversione del Decreto Legge n. 34/2023, c.d. “Bollette”, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” .

Restano confermate, con riferimento al II° trimestre 2023:

• la diminuzione al 5% dell'IVA sulle somministrazioni di gas metano e la riduzione degli oneri generali nel settore del gas;

• il credito d’imposta energia elettrica, in favore delle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), pari al 10% della spesa sostenuta;

• il credito d’imposta gas naturale, in favore delle imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, pari al 20% della spesa sostenuta.

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 4 del provvedimento – che ha previsto la conferma, seppur con aliquote ridotte, dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale anche per II° trimestre 2023 – giova ricordare che qualora l’impresa destinataria del beneficio non abbia cambiato fornitore (nel periodo del I° e II° trimestre del 2023 rispetto al I° trimestre del 2019), quest’ultimo ha l’obbligo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, di inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il II° trimestre dell'anno 2023. L’ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in oggetto (e, quindi, entro il 9 giugno), definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

13/06/2023