Credito d’imposta energia e gas, con i limiti del de minimis bonus a rischio per le imprese.

Anna Maria D’Andrea - IMPOSTE

Credito d'imposta energia e gas, la legge di conversione del Decreto Aiuti incrementa il valore del bonus spettante alle imprese ma, in parallelo, introduce nuovi limiti che rischiano di ridurre se non azzerare il beneficio. L'agevolazione entra nel perimetro della normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis, con un tetto di 200.000 euro nel triennio.

Credito d’imposta energia e gas per le imprese nel rispetto del regime de minimis : con la conversione in legge del Decreto Aiuti debuttano nuovi limiti per la fruizione dei bonus fiscali.

In parallelo all’aumento del valore dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione ai consumi del secondo trimestre 2022, la legge n. 91 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio subordina il riconoscimento del bonus al rispetto del limite degli aiuti di Stato.

In relazione a tutti gli aiuti percepiti nel triennio sottoposti alla normativa del de minimis, non sarà necessario superare il tetto dei 200.000 euro. Un limite che rischia di portare ad unariduzione, se non all’azzeramento, del credito d’imposta spettante per i consumi di energia elettrica e gas.

Credito d’imposta energia e gas, con i limiti del de minimis bonus a rischio per le imprese

All’incremento del valore dei crediti d’imposta spettanti si affianca una stretta in merito all’importo massimo che potrà essere concesso.

Il bonus alle imprese sarà subordinato al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato de minimis, che prevede il riconoscimento di un massimo di 200.000 euro di contributi complessivi per impresa nel corso di un triennio.

La novità è parte delle modifiche apportate al testo del Decreto Aiuti.

La legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022 conferma le modifiche, e all’articolo 2 viene aggiunto il comma 3-ter che, in poche parole, specifica che le agevolazioni si applicano conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis.

Si ricorda che il de minimis è il regime previsto dall’Europa che individua l’importo massimo di aiuti che possono essere riconosciuti dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni alle imprese, senza violare le regole in materia di concorrenza.

La “postilla” inserita nel corso della conversione in legge del Decreto Aiuti avrà quindi un forte impatto per le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas, anche solo sul fronte degli adempimenti preventivi all’utilizzo del bonus teoricamente spettante.

Le imprese dovranno infatti calcolare il plafond degli aiuti di Stato in regime de minimis ancora fruibili, tenuto conto di quanto già riconosciuto nel 2020 e nel 2021 alla luce della soglia dei 200.000 euro prevista dalla normativa comunitaria.

Il calcolo dovrà poi considerare le regole specifiche del periodo emergenziale, e bisognerà tener presente il concetto diimpresa unicaapplicato ai gruppi di imprese.

In tal caso infatti, per determinare l’importo totale degli aiuti, bisognerà tener presente sia l’impresa richiedente che quelle collegate, e anche in tal caso non bisognerà sforare la soglia dei 200.000 euro.

La strada per usufruire dei crediti d’imposta per l’energia e il gas in relazione al secondo trimestre 2022 si fa quindi sempre più in salita.

Credito d’imposta energia elettrica e gas, il limite dei 200.000 euro rischia di ridurne l’importo

La necessità di calcolare gli aiuti già fruiti nel triennio nell’ambito del regime de minimis rischia sostanzialmente di ridurre il valore del credito d’imposta effettivamente fruibile dall’impresa in relazione ai consumi di energia elettrica e gas.

E, non da meno, l’incremento della percentuale di bonus prevista dal Decreto Aiuti rischia di diventare una misura fittizia, destinata a rimanere su carta.

Così come evidenziato nelle schede di lettura al Decreto Aiuti, l’articolo 2 aumenta alcuni dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese con ildecreto legge n. 21/2022, e nello specifico:

• il comma 1 incrementa il credito d’imposta per l’acquisto delgas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per centola spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022;

• il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

• il comma 3 innalza il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Un potenziamento la cui portata dovrà però essere valutata alla luce dei paletti previsti dalla legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022, anche se sul punto non si escludono correttivi.

In particolare, ad annunciare possibili modifiche è stato il Ministro dello Sviluppo Economico, per correggere una “stretta” che rischia di vanificare l’effetto dell’agevolazione. Si resta quindi in attesa di possibili novità.

25/07/2022