CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CARBURANTI

Le principali novità:

a) il Ministero delle imprese e del made in Italy elabora la media aritmetica dei prezzi dei carburanti ricevuti dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico, su base regionale per la vendita in impianti situati fuori della rete autostradale, e su base nazionale per la vendita lungo la rete autostradale. I prezzi così calcolati saranno pubblicati sul sito internet del Ministero.

b) Il Ministero stabilisce inoltre la modalità delle comunicazioni, da effettuarsi obbligatoriamente al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi (che dovranno essere adottate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

c) per garantire un'adeguata comunicazione all'utenza il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.

d) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000.
Ove la violazione degli obblighi sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza.

5/04/2023