La Sentenza n. 31122 del luglio 2024 della Terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito la distinzione tra le sanzioni amministrative e penali applicabili a chi opera nel settore dei compro oro.
In particolare, si evidenziano due punti fondamentali:
➢ Violazione dell’art. 127 del RD 773/31 (TULPS). La norma prevede l’obbligo di ottenere una licenza dal questore per determinate attività. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questa violazione non ha più rilevanza penale. La sanzione è stata depenalizzata e sostituita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 1.549 euro, come previsto dall’art. 705 del Codice penale.
➢ Attività di compro oro senza iscrizione al registro OAM. Il Decreto Legislativo 92/2017 prevede l’obbligo di iscrizione presso il registro degli operatori compro oro gestito dall’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).
La mancata iscrizione è considerata una violazione penalmente rilevante. In caso di inosservanza, l’art. 8 del D.lgs. 92/2017 prevede una pena severa con reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.000 a 10.000 euro. In sintesi, la Sentenza ribadisce che la violazione delle norme sul commercio di oro usato è trattata con sanzioni penali solo se l’attività viene svolta senza l’iscrizione presso il registro dell’OAM.
7/10/2024