Classificazione energetica degli immobili

In queste settimane sono giunte da più associati richieste di chiarimento in merito alla normativa e alle sanzioni che regolano la mancata/incompleta pubblicità della classificazione energetica di un immobile posto in vendita o locazione.

L'Ufficio legale Nazionale FIMAA, interpellato in materia, chiarisce che:

il decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e successive modificazioni e integrazioni, dispone che nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (art. 6 comma 8, d.lgs. 192/2005).

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’art. 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro (art. 15, comma 10, d.lgs. 192/2005)".

26/10/2023