"Come noto, l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, ha previsto che, con decreto del Ministro delle Imprese del Made in Italy, siano definite la modalità delle comunicazioni, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni dei prezzi medi di riferimento.
In attuazione della normativa sopra richiamata, è stato emanato il decreto ministeriale 31 marzo 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 118 del 22 maggio 2023.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in relazione alle principali disposizioni ivi contenute.
1. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI (Articolo 3)
1.1. L'Articolo 3 (Obbligo di comunicazione dei prezzi) reca la disciplina dell’obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 14 gennaio 2023, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito “Ministero”.
In particolare, l’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati sussiste con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
Al riguardo, la previsione di cui alla lettera a) fa riferimento alla prima comunicazione dei prezzi praticati, per chi non fosse già accreditato, successivamente all’inserimento di un impianto sul Portale Osservaprezzi Carburanti; in relazione alla lettera b) si precisa che, qualora l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione ricada in un giorno festivo, l'obbligo di comunicazione previsto rimane dovuto.
1.2. L’obbligo di comunicazione dei prezzi sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.
La disposizione privilegia la comunicazione dei prezzi di vendita in modalità self-service, ove presente e operativa, rendendo residuale la comunicazione per la modalità servito. A titolo esemplificativo, se un esercente eroga carburante, sia in modalità self-service che in modalità servito, ha l'obbligo di comunicare i prezzi della modalità self-service, restando volontaria la eventuale comunicazione dei prezzi per la modalità servito. Nel caso in cui in un impianto effettui esclusivamente la vendita in modalità servito, invece, l'obbligo di comunicazione ricade sui prezzi praticati per tale forma di vendita.
1.3 Resta ferma la possibilità di comunicare, su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per i carburanti speciali. Le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Secondo quanto previsto dal decreto, le comunicazioni volontarie sono soggette ai medesimi obblighi di veridicità e cadenze di aggiornamento previste per quelle obbligatorie (1).
2. PUBBLICAZIONE DEI PREZZI MEDI E CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI CARTELLONI (Articolo 6 e Articolo 7)
2.1. L’ Articolo 6 (Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi) stabilisce che il Ministero ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1 agosto 2023, entro le ore 08,30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (2).
Si precisa che, come indicato all’articolo 1 (Definizioni) del decreto ministeriale, per sito internet si intende il sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://www.mimit.gov.it/it/). Pertanto, i prezzi medi verranno pubblicati su tale sito mentre sul Portale Osservaprezzi Carburanti (https://carburanti.mise.gov.it) continueranno ad essere pubblicati i prezzi praticati e comunicati ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Come previsto dall’articolo 6, i prezzi medi saranno pubblicati ufficialmente, anche in formato aperto (formato CSV – comma separated values) in apposita sezione del precitato sito web istituzionale, a partire dal 1 agosto 2023, entro le ore 8,30. Al fine di agevolare gli esercenti circa le specifiche tecniche di pubblicazione e sulla sezione dedicata (PREZZI MEDI DEI CARBURANTI) prima del 1 agosto 2023, a partire dal 14 luglio 2023 saranno rese disponibili, nella stessa precitata sezione, le pagine di prova.
2.2. L’Articolo 7 (Caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi) prevede che gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all’articolo 6, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
A decorrere dal 1 agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10.30.
La disposizione reca le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i rispettivi prezzi medi. Pertanto, gli impianti situati lungo la rete autostradale faranno riferimento ai prezzi medi nazionali dei carburanti, pubblicati sul sito internet del Ministero, mentre gli impianti situati fuori dalla rete autostradale faranno riferimento ai prezzi medi della regione/provincia autonoma nella quale è situato l'impianto, parimenti pubblicati sul sito internet del Ministero.
2.3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
I prezzi medi, di cui all’articolo 6, sono esposti seguendo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
La disposizione consente agli esercenti, in relazione alla logistica dei rispettivi impianti, di scegliere dove posizionare il cartellone, all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. La dimensione minima dei caratteri è stata indicata al fine di garantire la visibilità dei prezzi medi in condizioni di sicurezza, in modo da consentire un’agevole lettura.
Al fine di non generare confusione per gli utenti, sul cartellone dovrà essere indicato il riferimento ai Prezzi medi; tale adempimento si ritiene assolto ove sia riportata almeno la dicitura: Prezzi medi (ovvero: Prezzo medio).
3. VIGILANZA E SANZIONI (Articolo 8)
3.1. L’Articolo 8 (Vigilanza e sanzioni) con riferimento alle sanzioni, riferisce i complessivi obblighi di comunicazione alla previsione sanzionatoria recata dall’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 5/2023, a decorrere dal 1 agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, per omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
3.2. Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita.
Al riguardo, si intendono esonerati dall’aggiornamento del cartello del prezzo medio gli esercenti che svolgono la vendita secondo la modalità servito nei giorni festivi, e se diverso, nel giorno di riposo settimanale e, altresì, quando l’impianto è da intendersi chiuso secondo la legislazione regionale di settore. A titolo esemplificativo, nel caso in cui gli impianti effettuino il turno domenicale o festivo con la presenza dell’esercente sono tenuti ad aggiornare il cartello del prezzo medio, mentre sono esonerati dall’aggiornamento, nel giorno feriale di recupero del turno domenicale o festivo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
3.3. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi. Non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero.
Sul punto, si rinvia alle comunicazioni che saranno, in tali casi, pubblicate sul sito Osservaprezzi, in caso di inattività del sistema, e sul sito web istituzionale del Ministero, in caso di mancata pubblicazione dei prezzi medi dei carburanti per la giornata di riferimento. In tale ultimo caso gli esercenti, come previsto dal decreto ministeriale, sono esonerati dall’aggiornamento del cartello.
Si precisa, inoltre, che nel caso previsto al punto 5 dell’Allegato tecnico, ovvero quando sul sito internet al posto del valore del prezzo medio venga mostrata una sigla indicante la “non disponibilità” del dato del prezzo medio per una o più tipologie di carburanti, è rimessa alla facoltà degli esercenti la scelta della modalità grafica con cui indicare sul cartellone la non disponibilità del relativo dato del prezzo medio (es. N.D.).
4. DECORRENZA E ABROGAZIONI (Articolo 4, Articolo 6, Articolo 7 e Articolo 9)
4.1. Il decreto ministeriale stabilisce che:
- a partire dal 24 luglio 2023 trovano applicazione le modalità di comunicazione dei prezzi indicate dall’articolo 3 del decreto ministeriale (Articolo 4, comma1);
- a partire dal 1 agosto 2023 il prezzo medio verrà pubblicato dal Ministero con frequenza giornaliera (Articolo 6, comma 1);
- a partire dal 1 agosto 2023 vige l’obbligo di esposizione dei prezzi medi da parte di tutti gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione (Articolo 7, comma 2);
- a decorrere dal 1 agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all’articolo 51 della legge 23 luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2013) (Articolo 9, comma 1).
A partire dal 14 luglio 2023, verranno messe a disposizione sul sito internet del Ministero, le pagine di prova relative ai prezzi medi dei carburanti.
Si fa riserva di ulteriori indicazioni sull’argomento."
1 Per ulteriori indicazioni circa le modalità operative relative alla comunicazione dei prezzi, si rinvia al Manuale e alle Istruzioni che verranno rese disponibili nella sezione “GUIDA” del Portale Osservaprezzi Carburanti.
2 I criteri e le modalità per il calcolo della media aritmetica sono stabiliti nell’allegato tecnico al decreto ministeriale, ferma restando la possibilità di eventuali modifiche o integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero (art. 6, comma 2).
7/07/2023