Centri benessere in hotel - Chiarimenti della Direzione Industria e Artigianato e della Direzione Turismo

  1. Il centro benessere all’interno dell’hotel può essere fruibile anche ai non alloggiati e se sì con che modalità?

La legge regionale n. 11 del 2014, analogamente ad altre Regioni, ha introdotto una deroga alla legge n. 1/1990 limitatamente ai centri benessere costituiti da saune, vasche idromassaggio, bagni turco, bagni vapore e similari installati all'interno delle strutture ricettive e messi a disposizione dei solo ospiti. I requisiti igienici sanitari dei locali che ospitano tali apparecchiature non sono quelli previsti per l'attività di estetista, bensì quelli della circolare n. 13 del 1997 che detta i criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario. In pratica l'idoneità dei locali in cui vengono installate le predette apparecchiature deve essere verificata con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio;

Il centro benessere sopra descritto non può essere fruito dai non alloggiati.

2. L’attività di estetica (compresi i massaggi e saune) presuppone l’autorizzazione (SCIA di estetista + direttore tecnico) sia per gli alloggiati e non?

L'attività di estetista è sempre soggetta a SCIA e all'obbligo del possesso dell'abilitazione professionale da parte dell'esercente/responsabile tecnico indipendentemente dal fatto che sia rivolta ai soli alloggiati o ad un pubblico indifferenziato. A riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 245 del 1990 ha delineato con precisione che la professione estetica, a causa dei “gravi pericoli per la clientela che essa comporta quando sia esercitata senza la necessaria preparazione teorico-pratica, hanno indotto il legislatore a intervenire con una disciplina che, da un lato, prevede condizioni severe di accesso alla professione, dall'altro, impone a livello nazionale standards minimi di preparazione e di valutazione dei candidati.”.

3. Nel caso di SCIA di estetista + direttore tecnico come può essere inquadrato il lavoratore? A chiamata?

Per quanto riguarda la figura del responsabile tecnico, si richiama quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 1/1990 secondo cui "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica." Tra responsabile tecnico e impresa deve sussistere un rapporto di immedesimazione idoneo ad abilitare l'impresa; tale rapporto è presente in caso di contratto di lavoro dipendente, che può essere a tempo pieno o parziale, dipende dagli orari di apertura del centro. Quando si eseguono le prestazioni tecniche il responsabile tecnico deve essere presente. Il rapporto di immedesimazione è escluso in caso di lavoro intermittente mentre sussiste in caso di lavoro somministrato.

In ultima la Direzione Turismo segnala che tali servizi eccezionalmente sono offerti in una minoranza di strutture ricettive turistiche agli ospiti delle stesse, come servizio accessorio a quello ricettivo, mentre nella maggioranza dei casi, tali servizi sono indipendenti dall'attività ricettiva e sono offerti al pubblico indifferenziato.

La suddetta distinzione è confermata dal fatto che i codici ATECO delle suddette attività sono ben diversi:

  • gli alberghi e le strutture ricettive simili hanno il codice ATECO 55.10 che rientra nel gruppo I :  servizi  di alloggio e ristorazione;
  • il servizio di estetista rientra nei servizi degli istituti di bellezza con il codice 96.02.02, mentre il centro benessere ha il codice 96.04.10, entrambi rientranti nel gruppo S: altre attività di servizi.

7/07/2023