Bonus Pubblicità

Bonus pubblicità 2021: dal 1° settembre domande per la seconda finestra

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal 1° al 30 settembre 2021 sarà nuovamente possibile prenotare il bonus pubblicità 2021. La finestra straordinaria è prevista dal decreto Sostegni bis, che ha esteso il regime speciale che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta, già stabilito per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche agli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. La comunicazione dovrà essere inviata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Seconda chance per prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.

La nuova finestra si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.

La riapertura dello sportello è stata disposta dal decreto Sostegni bis (art. 67, commi 10, 12 e 13, D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), che ha introdotto importanti novità nella disciplina del bonus.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Le novità del decreto Sostegni bis

Il decreto Sostegni bis ha sostituito il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto dall’art. 1, comma 608, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Con la nuova disposizione, in particolare, il regime speciale, che riconosce il bonus nella misura del 50% dell’intera spesa sostenuta, introdotto nell’anno 2020 dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):

- viene prorogato per gli anni 2021 e 2022;

- viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

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Ante modifica, invece, per gli anni 2021 e 2022 coesistevano due regimi:

- un regime straordinario per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale): bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente;

- un regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali: bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

A seguito del decreto Sostegni bis, quindi, sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive (anche nazionali non partecipate dallo Stato) il credito di imposta spetta nella misura unica del 50% dell’importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascun mezzo di informazione.

Chi ne può beneficiare

La comunicazione per l’accesso al credito può essere presentata da:

- imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;

- enti non commerciali.

A seguito della modifica apportata dal decreto Sostegni bis, nel 2021 il credito di imposta può essere richiesto anche dai soggetti che:

- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; - non hanno effettuato investimenti pubblicitari nell’anno 2020;

- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021. Investimenti pubblicitari ammessi ed esclusi

La prenotazione può riguardare gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2021:

- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile;

Nota bene

Come indicato nell’ambito dalle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, sono ammessi anche investimenti pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948, ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile

- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Come previsto dal decreto Sostegni bis, limitatamente all’anno 2021 (e all’anno 2022) sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sono escluse:

- le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;

- le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;

- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa. Secondo quanto specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria sul proprio sito, nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

Come si presenta la domanda

La comunicazione di prenotazione del credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2021 direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

Per chi ha già presentato domanda

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.

Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.

30/08/2021