ARERA: nuove regole su recesso anticipato e rinnovo dei contratti di energia. Previsti anche ribassi più celeri per i clienti “penalizzati” dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 115/22

Con la deliberazione n. 250/2023/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato la regolazione vigente in materia di:

▪ oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica, per adeguarsi alle

nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di

seguito: decreto legislativo 210/21);

▪ obblighi informativi in capo ai fornitori di energia in caso di rinnovo (con modifica)

delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas

naturale.

Sono state altresì introdotte norme transitorie in relazione ai termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di “repricing” al ribasso.

Più nel dettaglio, la citata deliberazione (in allegato alla presente comunicazione) stabilisce quanto segue.

1. Oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica

Il decreto legislativo 210/21 ha disposto, con riferimento alle forniture di energia elettrica:

▪ all’articolo 7, comma 4, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte dei clienti

domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti - a tempo

indeterminato e a termine - e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio

non superiore a 10 milioni di euro (nel seguito: “piccole imprese”), non sia soggetto

ad alcun onere;

▪ all’articolo 7, comma 5, che il fornitore di energia, in deroga al principio di cui sopra,

possa imporre, ai propri clienti domestici e alle “piccole imprese”, il pagamento di

una somma di denaro solo in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a

tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in

maniera espressa, chiara e comprensibile, tanto nel documento informativo

comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. Inoltre, la somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore a seguito dello scioglimento anticipato del contratto (e l’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul medesimo fornitore di energia).

Ciò premesso, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 210/21, relativamente alle forniture di energia elettrica per i clienti domestici e le “piccole imprese”, la delibera ARERA n. 250/2023/R/COM stabilisce:

▪ la facoltà, per il fornitore di energia, di prevedere eventuali oneri di recesso

esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo

fisso;

▪ la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo

indeterminato ma con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata,

nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono il

passaggio ad un prezzo variabile (in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque

essere applicati dal fornitore solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni

economiche a prezzo fisso);

▪ l’obbligo informativo, in capo ai fornitori di energia, di comunicare al cliente finale - in

occasione della proposta di un contratto di fornitura, nonché nel testo del contratto

medesimo - la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato. L’onere di recesso

deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è

tenuto a specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un

importo massimo (che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita

economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale).

La deliberazione stabilisce, inoltre, che - per qualunque tipologia di contratto - l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del fornitore di energia comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato, anche qualora il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto.

2. Rinnovo con modifica delle condizioni economiche nei contratti di luce e gas

Vengono introdotti, inoltre, specifici obblighi informativi in capo ai fornitori di energia in caso di rinnovo (con modifica) delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. I nuovi obblighi informativi contemplano l’invio di una specifica comunicazione in forma scritta, da parte del fornitore di energia (avente intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni”) che pervenga al cliente finale con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche, contenente:

▪ l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle

nuove e differenti condizioni economiche;

▪ la data di scadenza delle precedenti condizioni, la data di decorrenza e di scadenza

delle nuove condizioni;

▪ la stima della nuova spesa annua;

▪ la variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti;

▪ i termini per la comunicazione, da parte del cliente finale, dell’eventuale non

accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso;

▪ il riferimento al “Portale Offerte” dell’ARERA su cui trovare eventuali altre offerte.

La deliberazione dispone, inoltre, l’integrazione delle informazioni già presenti nella bolletta con l’indicazione della scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato.

Viene precisato che tali obblighi informativi trovano applicazione qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda esplicitamente il rinnovo delle condizioni economiche e sia caratterizzato, in particolare, da tutti i seguenti elementi:

a. la validità delle condizioni economiche sottoscritte per un periodo temporale

determinato (condizioni economiche che, pertanto, scadono con lo spirare di detto

termine);

b. la facoltà per il fornitore di energia di applicare, per un nuovo periodo di tempo

predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, mediante preavviso al cliente

finale rispetto alla scadenza;

c. l’applicazione, a far data dalla scadenza di cui alla lettera a), delle nuove e differenti

condizioni economiche (lettera b), fatto salvo comunque l’espresso riconoscimento al

cliente finale del diritto di recesso.

3. Termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

in caso di “repricing” al ribasso

Come noto, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 115/22 e ss.mm.ii. (c.d. “DL aiuti-bis”) ha previsto il “blocco” delle variazioni unilaterali dei contratti da parte dei fornitori di energia fino al 30 giugno 2023. L’obiettivo era quello di tutelare i clienti finali dai forti rialzi dei prezzi all’ingrosso dell’energia registrati nel 2022, ma - ad avviso di ARERA - con il successivo crollo delle quotazioni, la misura emergenziale potrebbe aver comportato, per alcuni utenti, il mantenimento di un prezzo meno favorevole rispetto alle condizioni di mercato attuali.

In considerazione di ciò, l’ARERA ha introdotto una norma transitoria che prevede, fino al 31 dicembre 2023 - in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del “Codice di condotta commerciale” - la facoltà del fornitore di energia di comunicare una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in contratto (“repricing” al ribasso) con un termine di preavviso non inferiore ad un mese, anziché di 3 mesi, al fine di trasferire in tempi più brevi al cliente finale la riduzione di prezzo.

DISPOSIZIONI ARERA COM. 250/2023

19/06/2023