Gentile Associato,
ieri sera è stato firmato il nuovo DPCM del 3.12.2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg), contenente divieti e regole anti-contagio per il periodo delle prossime feste. Eccoti una sintesi delle misure in vigore da oggi 4 dicembre al 15 gennaio 2021, con evidenziate in grassetto le novità ed in corsivo inclinato le nostre osservazioni.
Restano sempre:
- l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
- l’obbligo di mascherina (ad eccezione di bambini fino ai 6 anni, persone con disabilità e mentre si sta facendo attività sportiva)
- l’obbligo di messa a disposizione (e utilizzo) di soluzioni igienizzanti
- l’obbligo di informare la clientela con l’apposita cartellonistica
COPRIFUOCO - confermato il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 (fino alle 7.00 solo il primo gennaio). Sarà possibile spostarsi in questa fascia oraria solo per esigenze lavorative, motivi di salute o comprovate situazioni di necessità.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI - vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, sempre salvo i casi di lavoro, necessità e salute; sono consentiti anche per fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. [Ci si potrà quindi spostare da una regione all'altra fino al 20 gennaio, tenendo conto delle attuali fasce di colore, il cui sistema viene mantenuto]
SPOSTAMENTI TRA COMUNI- Vietati a Natale, il 26 dicembre e a Capodanno, salvo i casi di lavoro, necessità e salute o –come sopra - il rientro a residenza, domicilio o abitazione.
SECONDE CASE - Si possono raggiungere se si trovano nella stessa Regione, tranne il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio, quando saranno vietati anche gli spostamenti al di fuori del proprio comune.
NEGOZI - Fino all'Epifania i negozi potranno restare aperti tutti i giorni [domeniche e festivi compresi] fino alle ore 21.00. Invece gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati [al coperto] , dei centri commerciali, dei parchi commerciali e delle gallerie commerciali, resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi [quindi, ad esempio, da domani all’8 dicembre], ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimetari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
RISTORAZIONE – Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie saranno sempre aperti dalle ore 5.00 alle ore 18.00, quindi a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e alla Befana,ma al tavolo non potranno sedere più di quattro persone non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Restano sempre possibili la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22.00 (con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze). Restano sempre consentite le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale.
ALBERGHI - Gli hotel potranno restare aperti con ristorazione per i loro clienti, ma la sera del 31 dicembre la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive sarà consentita solo con servizio in camera.
CARTELLI – In tutti gli esercizi commerciali e locali pubblici rimane l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello con la capienza massima di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.
Queste riassunte finora sono le disposizioni di maggior interesse del DPCM 3.12.2020.
Parallelamente DECADONO una serie di misure previste dalle Ordinanze Regionali adottate tra il 12 e il 27 novembre dal Presidente Zaia; NON SONO QUINDI PIU’ IN VIGORE:
NEGOZI: decade l’obbligo di chiusura la domenica e festivi; nei negozi più grandi 40 mq decade l’obbligo di max. 1 cliente ogni 20 mq [al di sotto dei 40 mq resta invece la raccomandazione di di max. 1 cliente per volta]
PUBBLICI ESERCIZI: decade l’ obbligo di solo servizio al tavolo dalle 15.00 alle 18.00[quindi in questa fascia oraria si potrà consumare anche in piedi al bancone]; decadono anche gli obblighi di soli menù digitali e monouso [quindi tornano possibili menù plastificati lavabili] e decade l’obbligo di collocare un disinfettante per tavolo.
MERCATI: decade l’obbligo per i Comuni di adottare il Piano di misure Anticovid; restano quindi in vigore le prescrizioni delle linee guida delle Regioni che prevedono solo la possibilità – non l’obbligo – per il Comune di contingentare gli accessi, lasciando a quest’ultimo l’adozione delle misure opportune per evitare assembramenti. Ricordiamo, a tal proposito, che le linee guida suggeriscono che gli operatori del mercato individuino “un’area di rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro” (la famosa corsia delimitabile con paletti, nastro adesivo o altro sistema).
4/12/2020